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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48388/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava il vizio di motivazione con cui la Corte d'appello aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'imputato era stato condannato a 8 mesi di reclusione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA per l'anno 2011 (art. 81 co. 2 c.p., art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il ricorrente deduceva che il diniego della sospensione condizionale era motivato in modo apparente e contraddittorio, in quanto la corte territoriale si era limitata a richiamare la "pluralità di fatti" e il "lasso temporale" senza esplicitare un adeguato percorso logico prognostico dimostrante la pericolosità futura o la continuità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che la motivazione della Corte d'appello era carente e insufficiente a reggere il diniego della sospensione condizionale, poiché la mera indicazione di pluralità di fatti e di un arco temporale non esplicita le ragioni specifiche che giustifichino una prognosi negativa ex art. 164 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della concedibilità della sospensione condizionale della pena e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto. Poiché non era stata impugnata la dichiarazione di responsabilità, la Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce il requisito del limite di pena per la concedibilità della sospensione condizionale: la Corte ha richiamato che tale requisito deve sussistere per poter valutare la concessione del beneficio.

  • art. 164 cod. pen.

    Richiede un giudizio prognostico favorevole sull'astensione da ulteriori reati; la Corte ha sottolineato che il giudice deve motivare espressamente e logicamente il proprio giudizio prognostico, non limitandosi a enunciare circostanze generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca le circostanze da considerare nella determinazione della pena; la Corte ha precisato che richiamare tali circostanze non esonera il giudice dall'indicare l'iter logico che porta alla prognosi negativa o positiva.

  • art. 81 comma 2 cod. pen.

    art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato quale norma collegata alla causa di aumento di pena applicata nel caso di specie (menzionata nella motivazione della condanna).

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale sulla quale si fondava l'accusa per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; citata come riferimento del fatto materiale addebitato.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità se la decisione impugnata è annullata solo in relazione a questioni diverse dalla responsabilità; la Cassazione ha dichiarato irrevocabile la sentenza di condanna sul punto della responsabilità.

Massime di principio

  • La concessione della sospensione condizionale della pena richiede non solo il rispetto dei limiti di pena ma anche un giudizio prognostico esplicitamente motivato; la motivazione deve mostrare il percorso logico che collega i fatti e le circostanze al giudizio di prevedibile astensione da futuri reati.
  • La mera enunciazione di fattori generici (es. 'pluralità di fatti', 'arco temporale') è insufficiente a giustificare un diniego della sospensione condizionale: il giudice deve indicare quali elementi concreti e di segno contrario all'incensuratezza o alla buona prognosi giustificano la valutazione negativa.
  • Se la motivazione del diniego è carente, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente alla questione della concedibilità del beneficio e rinviare per nuovo esame, pur dichiarando irrevocabile la responsabilità sostanziale se non impugnata (art. 624 c.p.p.).
  • In un caso simile la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di elementi concreti che possano fondare una prognosi negativa (es. maladattamento, reiterazione, indizi di perseveranza) e sollecitare al giudice motivazione puntuale sulle circostanze ritenute rilevanti.
  • Il giudice di merito mantiene discrezionalità sulla prognosi, ma questa discrezionalità è vincolata dall'obbligo di motivazione logica e adeguata: la valutazione deve essere documentata con riferimenti precisi alle circostanze che si ritengono determinanti.

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