Sentenza n. 66/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01486/2023, resa tra le parti, ricorso n. 1337/2018 Reg. Ric., proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento: - quanto al ricorso introduttivo - dell'atto prot. n. 802315 del 18/5/2018 di annullamento della efficacia della s.c.i.a. prot. 242663 presentata dai ricorrenti in data 19/3/2018 per la realizzazione di una piscina di pertinenza della casa unifamiliare sita in Palermo, Via Inserra n. 90, e identificata al catasto al foglio 27, p.lla 171, sub. 6; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto; - quanto ai primi motivi aggiunti - dell'ordinanza di ingiunzione a demolire n. 201.2018P/171.2018PR del 6/12/2018 (prot. n. 1741909) con la quale il dirigente dell'Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio ha ordinato la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi preesistente alla realizzazione delle opere abusive di cui al provvedimento prot. n. 802315 del 18/05/2018; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto; - quanto ai secondi motivi aggiunti - del silenzio rigetto formatosi sull'istanza per l'accertamento di conformità presentata dai ricorrenti in data 19/4/2021 in relazione alla realizzazione della piscina di pertinenza della casa unifamiliare sita in Palermo, Via Inserra n. 90, e identificata al catasto al foglio 27, p.lla 171, sub. 6; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ancorché ignoto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione II, che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione comunale di inefficacia della SCIA per la realizzazione di una piscina e contro l’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittimi l’atto comunale del 18 maggio 2018, recante la dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata il 19 marzo 2018 per la realizzazione di una piscina pertinenziale, e la conseguente ordinanza di demolizione del 6 dicembre 2018. Deducevano, in via prioritaria, la violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il Comune fosse intervenuto oltre il termine previsto per l’esercizio dei poteri inibitori e conformativi propri della SCIA. Secondo gli appellanti, dopo la scadenza del termine tipico l’Amministrazione avrebbe potuto incidere sugli effetti della SCIA soltanto mediante annullamento d’ufficio, con il rispetto dei relativi presupposti, delle garanzie partecipative e degli oneri motivazionali, inclusa l’individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale e la comparazione con l’affidamento del privato. Venivano inoltre riproposte le questioni relative alla qualificazione edilizia della piscina, ritenuta dal Comune intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, nonché alla legittimità dell’ordinanza demolitoria. Il TAR aveva accolto soltanto i secondi motivi aggiunti, annullando il silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità, ma aveva respinto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR nella parte impugnata. Il Collegio ha ritenuto logicamente preliminare la verifica dei limiti temporali e procedimentali del potere esercitato dal Comune, rispetto alla qualificazione sostanziale della piscina. La SCIA consente l’avvio dell’attività e sottopone l’Amministrazione a un controllo successivo esercitabile entro una finestra temporale determinata. Decorso tale termine, il potere inibitorio e conformativo tipico si consuma; l’Amministrazione non può quindi dichiarare tardivamente inefficace la segnalazione limitandosi a qualificare l’intervento come non assentibile mediante SCIA. L’incidenza demolitoria sugli effetti ormai consolidati della SCIA integra sostanzialmente un provvedimento di secondo grado e deve essere ricondotta al paradigma dell’autotutela decisoria, con il rispetto dell’art. 21-nonies l. 241/1990. L’atto comunale, pur denominato dichiarazione di inefficacia, non risultava adottato secondo tale paradigma e non esplicitava un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, né operava la necessaria comparazione con l’affidamento del privato. La qualificazione formale dell’atto non ne muta la natura sostanziale. L’atto del 18 maggio 2018 è stato pertanto annullato; per consequenzialità è stata travolta anche l’ordinanza di demolizione, fondata esclusivamente su quell’atto presupposto. Le ulteriori censure, comprese quelle sulla qualificazione edilizia della piscina e sul titolo abilitativo astrattamente necessario, sono state dichiarate assorbite. Nulla è stato disposto sulle spese del grado, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
“in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies”
Il potere di controllo inibitorio e conformativo sulla SCIA è esercitabile entro il termine previsto dalla disciplina; decorso tale termine, l’incidenza sugli effetti della segnalazione richiede il ricorso all’autotutela decisoria e il rispetto delle condizioni previste dall’art. 21-nonies.
Il rinvio alle condizioni dell’art. 21-nonies impedisce all’Amministrazione di utilizzare, dopo la scadenza del termine tipico, un potere inibitorio sostanzialmente permanente e privo delle garanzie dell’autotutela.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
Il termine previsto per l’esercizio dei poteri sulla SCIA edilizia delimita temporalmente il controllo amministrativo tipico; il suo decorso impone, per gli interventi successivi, il rispetto del paradigma dell’autotutela.
L’annullamento d’ufficio degli effetti della SCIA consolidati richiede, oltre all’illegittimità originaria, la considerazione di un interesse pubblico concreto e attuale, la comparazione con l’affidamento del privato, una motivazione rafforzata e il rispetto delle garanzie procedimentali.
La disposizione è richiamata in relazione all’istanza di accertamento di conformità presentata dai privati; la relativa questione non costituisce oggetto della decisione d’appello, poiché il TAR aveva già annullato il silenzio-rigetto.
Massime di principio
- Decorso il termine previsto dall’art. 19 l. 241/1990 per il controllo tipico sulla SCIA, il potere inibitorio o conformativo dell’Amministrazione si consuma; l’eventuale illegittimità sostanziale dell’attività segnalata non consente di esercitare quel medesimo potere senza limiti temporali.
- Dopo la scadenza del termine di controllo sulla SCIA, un atto formalmente qualificato come dichiarazione di inefficacia deve essere valutato in base alla sua funzione sostanziale: se incide demolitoriamente sugli effetti consolidati della segnalazione, costituisce esercizio di autotutela decisoria e deve rispettare le condizioni dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- L’autotutela sugli effetti consolidati della SCIA richiede una motivazione rafforzata, comprendente l’individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità e la comparazione con l’affidamento del privato, oltre alle garanzie procedimentali applicabili.
- La qualificazione edilizia dell’opera non assorbe la questione preliminare relativa alla sussistenza e ai limiti temporali del potere amministrativo esercitato sulla SCIA; il giudice deve verificare anzitutto il titolo e il paradigma del potere concretamente utilizzato.
- L’annullamento dell’atto tardivo che incide sugli effetti della SCIA comporta, per consequenzialità, l’annullamento degli atti repressivi fondati esclusivamente su di esso.
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