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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18271/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un Accordo di programma del 5 novembre 2001 relativo allo stoccaggio dei fanghi provenienti dal dragaggio dei canali di Venezia. La società attrice ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento dell’Autorità Portuale rispetto agli obblighi assunti con tale accordo e, in subordine, il risarcimento da responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative e perdita della chance di concludere il contratto. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’Appello ha invece riconosciuto una responsabilità precontrattuale dell’Autorità e l’ha condannata al pagamento di euro 161.231,13, oltre accessori, ritenendo che l’accordo non integrasse un vero contratto ma che l’Autorità avesse violato i doveri di correttezza e buona fede nella fase delle trattative, avendo indotto la controparte a sostenere rilevanti spese progettuali. L’Autorità Portuale ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi: dopo il rigetto, da parte delle Sezioni Unite, delle censure sulla giurisdizione, ha dedotto, tra l’altro, omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente, violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizi in punto di liquidazione del danno e considerazione di spese riferite a società terze. La società resistente ha proposto anche ricorso incidentale lamentando l’esclusione dal risarcimento di alcune spese di costituzione societaria. La Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale sulla giurisdizione, ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi del ricorso principale e quello incidentale, ritenendo che le censure mirassero in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti e della volontà negoziale, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua e non apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale sulla giurisdizione già operato dalle Sezioni Unite; per il resto ha dichiarato inammissibili sia i restanti motivi del ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha quindi lasciato ferma la decisione della Corte d’Appello che aveva riconosciuto la responsabilità precontrattuale dell’Autorità Portuale e la condanna al pagamento del risarcimento, senza però entrare nel merito delle ulteriori doglianze perché formulate come richieste di rivalutazione del fatto o della prova. Le spese sono state compensate tra le parti ed è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    fonte dell’obbligo di buona fede e correttezza nelle trattative, applicabile anche nei rapporti con l’autorità amministrativa; la sua violazione può fondare responsabilità precontrattuale anche in assenza di contratto concluso.

  • art. 1338 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non ne riconsidera la portata perché le censure miravano a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1362 c.c.

    i canoni di interpretazione del contratto possono essere denunciati in cassazione solo se si indica specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti la censura si risolve in una diversa interpretazione del contenuto negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico; la Corte ribadisce che la doglianza non può tradursi in una mera proposta di lettura alternativa delle clausole.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla valutazione del materiale probatorio non integra di per sé violazione dell’articolo, se in realtà mira a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato quando si contestano apprezzamenti di merito sulle prove, salvo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 132 c.p.c.

    la doglianza di motivazione apparente o mancante è infondata quando la sentenza contiene un argomentare pieno e non un’assenza assoluta di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte esclude che la decisione d’appello presentasse un contrasto logico insanabile o motivazione meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.

    richiamato nel provvedimento di rimessione alle Sezioni Unite per la questione di giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge; la Corte ribadisce che non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento, ma escluso in concreto perché la motivazione non era apparente e non vi era nullità per contraddizione insanabile.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo realmente discusso; non copre la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite sulla giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale citata per il rito camerale e il deposito di memorie.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in relazione alla doglianza sulla pretesa attribuzione di danni a soggetti terzi estranei al giudizio.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato a sostegno delle censure sulla legittimazione e sulla domanda di risarcimento riferita a società collegate.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione/errore nel riconoscimento di danni a soggetti non parti del giudizio.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1 quater; comma 1 bis

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione al dedotto vizio di motivazione/nullità della sentenza.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la loro violazione non può essere dedotta per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità precontrattuale, l’obbligo di buona fede e correttezza nella fase delle trattative sussiste anche quando il rapporto coinvolge una pubblica amministrazione, e può fondare il risarcimento del danno da affidamento ingenerato pur in mancanza di un contratto concluso.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se si mira a una diversa lettura delle risultanze probatorie o delle clausole negoziali, il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo in presenza di motivazione mancante, meramente assertiva o affetta da contraddizioni radicali; non basta che la parte ritenga la motivazione insufficiente o non condivisibile.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo è censurabile solo se il fatto è realmente decisivo, storico e discusso tra le parti; non è ammissibile quando la doglianza si riduce a sollecitare una nuova ponderazione delle prove o a opporre una lettura alternativa della vicenda.
  • La critica alla liquidazione del danno non può essere veicolata in cassazione come censura di legittimità se comporta il riesame del materiale istruttorio o la sostituzione della valutazione di merito del giudice d’appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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