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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 4169 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Mancata notifica dell'avviso bonario - Nullità della cartella.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva annullato le sanzioni contenute nella cartella relativa all'IRPEF e ad altre somme per l'anno 2008, ritenendo che la contribuente non avesse ricevuto il preventivo avviso bonario. L'Agenzia ha sostenuto di aver regolarmente notificato l'avviso mediante raccomandata del 29 giugno 2012 e che la contribuente, non avendo pagato entro trenta giorni, fosse decaduta dalla riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, confermando integralmente la cartella di pagamento. Il giudice ha ritenuto provata la notifica dell'avviso bonario sulla base dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La contribuente aveva contestato soltanto di non aver ricevuto la comunicazione, senza contestarne il contenuto; tale affermazione è stata ritenuta superata dalla documentazione prodotta dall'Ufficio. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è richiamata in relazione ai controlli automatizzati e alla possibilità per il contribuente di regolarizzare quanto dovuto dopo la comunicazione dell'esito del controllo.

  • Art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000

    L'avviso bonario ha la funzione di informare il contribuente delle irregolarità riscontrate e consentirgli di correggerle o pagare quanto dovuto beneficiando della riduzione delle sanzioni. La sua omissione, quando dovuta, lede il diritto di difesa e può determinare la nullità della cartella.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997

    Il pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione consente, nei casi previsti, di beneficiare della riduzione delle sanzioni. Il mancato pagamento entro il termine comporta la decadenza dal beneficio.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, n. 262 dell'11 febbraio 2015

    Se il contribuente contesta non solo la ricezione della raccomandata, ma anche il contenuto della busta, spetta all'Ufficio dimostrare quale atto fosse effettivamente contenuto nella comunicazione.

Massime di principio

  • Quando l'avviso bonario è previsto, la sua mancata notifica può comportare la nullità della successiva cartella, perché priva il contribuente della possibilità di correggere l'errore e usufruire della riduzione delle sanzioni.
  • L'onere di provare la regolare notifica dell'avviso bonario grava sull'Amministrazione finanziaria. La produzione dell'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare la consegna.
  • La semplice affermazione del contribuente di non aver ricevuto la comunicazione può non essere sufficiente se è contraddetta dalla documentazione postale.
  • Il contribuente che riceve l'avviso bonario deve pagare o chiedere la regolarizzazione entro il termine previsto, normalmente trenta giorni, per conservare il beneficio della riduzione delle sanzioni.
  • Se viene contestato anche il contenuto della busta, l'Amministrazione deve dimostrare che la raccomandata conteneva effettivamente l'avviso bonario; la sola prova della consegna potrebbe non bastare.
  • La mancata costituzione o la mancata contestazione specifica in giudizio può indebolire la posizione del contribuente e rendere determinanti i documenti prodotti dall'Amministrazione.

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