Cassazione Civile, Ordinanza n. 13730/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con contestuale adesione della parte controricorrente, ritenendo rituale la richiesta di estinzione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo e ha disposto che nulla fosse dovuto per le spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione, da parte del lavoratore, di un licenziamento che i giudici di merito hanno qualificato come intimato oralmente e quindi inefficace. Il Tribunale di Milano, poi confermato dalla Corte d'Appello di Milano, ha dichiarato l'inefficacia del recesso, ordinando la reintegra nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno e al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello ha inoltre rigettato la richiesta della società di essere rimessa in termini, ritenendo non provato il dedotto disguido tecnico della posta elettronica che le avrebbe impedito di avere conoscenza del ricorso, e ha dichiarato inammissibili come tardivi i documenti prodotti per la prima volta in appello. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 153, 294 c.p.c., 2697 c.c. e 111 Cost. per il mancato accoglimento della rimessione in termini; (2) violazione dell'art. 414 c.p.c. per la ritenuta tardività della produzione documentale autorizzata in primo grado in favore del lavoratore; (3) violazione dell'art. 437 c.p.c. per la mancata ammissione in appello di documenti asseritamente indispensabili a provare il licenziamento scritto; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. sulla prova del licenziamento orale, con richiamo anche alla mancata considerazione del documento n. 10 relativo alla lettera di licenziamento e alla ricevuta di invio. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con adesione del controricorrente e richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, aderita dalla parte controricorrente, è stata ritenuta ritualmente formulata e ha determinato l'estinzione del giudizio.
Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in relazione alla richiesta di rimessione in termini.
Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in relazione alla richiesta di rimessione in termini.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova, sia quanto al disguido tecnico dedotto per la rimessione in termini sia quanto alla prova del licenziamento orale.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo in connessione alla dedotta violazione delle garanzie processuali.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla ritenuta tardività di una produzione documentale.
Richiamato nel terzo motivo sulla mancata ammissione in appello di documenti ritenuti indispensabili.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta e accompagnata dall'adesione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e regola le spese secondo quanto statuito nel provvedimento estintivo, potendo dichiarare che nulla è dovuto.
- Le censure relative a rimessione in termini, tardività delle produzioni e prova del licenziamento restano assorbite quando il ricorso venga validamente rinunciato prima della decisione.
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