Cassazione Penale, Sentenza n. 40563/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di Latina che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'attualita del pericolo di reiterazione, contestando che il Tribunale avesse valutato illogicamente il comportamento del ricorrente dopo l'adozione della misura e non si fosse confrontato con nuovi elementi prodotti in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente limitato il controllo ai nuovi elementi posti dall'appello e non fosse tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni cautelari. Ha confermato che il Tribunale ha valutato adeguatamente le dichiarazioni rese dal ricorrente (interrogatorio e dichiarazioni spontanee) le intercettazioni, la documentazione sequestrata e le e-mail che smentivano la pretesa interruzione dei rapporti con il coindagato, ritenendo tali elementi non idonei a modificare il quadro cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al tipo di appello esperito; conferma i limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione avverso il rigetto della revoca/sostituzione di misura cautelare
Riferimento all'imputazione relativa alla partecipazione a associazione per delinquere (norma sostanziale contestata nel procedimento di merito)
art. 2, art. 5, art. 8 d.lgs. 74/2000
Riferimenti alle fattispecie tributarie contestate nell'ambito delle indagini (delitti tributari connessi a false fatturazioni e frodi fiscali)
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina la valutazione del cd. tempo silente e che deve essere considerata dal giudice che applica la misura cautelare originaria, non invece in sede di revoca/sostituzione
Regola i presupposti per la revoca o sostituzione delle misure cautelari; la giurisprudenza interpretata indica che non richiede la stessa valutazione richiesta all'atto dell'applicazione della misura
Norma che consente la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; applicata per irrogare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare, il giudice è vincolato dall'effetto devolutivo e deve valutare prioritariamente eventuali nuovi fatti o elementi sopravvenuti idonei a modificare il quadro probatorio; non è tenuto a riesaminare integralmente le condizioni che hanno giustificato l'applicazione iniziale della misura
- La semplice decorrenza del tempo (tempo silente) non è di per sé sufficiente ad escludere o ad attenuare le esigenze cautelari; occorrono elementi nuovi o circostanze di sicura valenza sintomatica che attestino il mutamento della situazione
- Contraddizioni tra le dichiarazioni dell'indagato e elementi di prova acquisiti (intercettazioni, documenti, e-mail) possono legittimamente sostenere la persistenza del pericolo di reiterazione e giustificare il mantenimento della misura
- Dichiarazioni parziali o confessioni limitate a fatti già acquisiti non costituiscono di per sé prova idonea a escludere le esigenze cautelari, se non accompagnate da elementi nuovi e concreti
- Le censure di merito che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti non sono sufficienti in Cassazione per ottenere l'annullamento: è necessaria la dimostrazione di vizi di diritto, mancanza o manifesta illogicità della motivazione
- Il ricorso in cassazione privo di fondamento può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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