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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36872/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’11 dicembre 2025, riformava la decisione del Tribunale di Monza del 14 marzo 2023: il Tribunale aveva prosciolto gli imputati dalle imputazioni dei capi A e B per difetto di prova dei fatti e dichiarato improcedibile il capo C per difetto di querela, dopo avere escluso l’aggravante contestata. In Cassazione hanno ricorso due imputati. Il primo, imputato per concorso in rapina (capo A) e lesioni personali (capo C), ha denunciato vizi di motivazione e travisamento della prova, contestando l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo di non aver partecipato al pestaggio né di essersi impossessato dei beni e lamentando che non fosse indicato il contributo causale e agevolatore prestato ai fatti o il dolo di profitto. Il secondo, imputato per concorso in rapina (capo B), ha contestato la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e l’identificazione, lamentando inoltre l’assenza di motivazione rafforzata nel ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, nonché il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. per la minima efficacia causale del proprio contributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, le censure sulla ricostruzione dei fatti, sull’attendibilità della persona offesa e sul contributo concorsuale, rilevando che sollecitavano una diversa valutazione del materiale probatorio e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione d’appello. Ha ritenuto legittimo fondare la responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, purché sottoposte a verifica motivata della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca, verifica compiuta nel caso concreto; non erano necessari riscontri oggettivi esterni. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione rafforzata della sentenza d’appello, che aveva valorizzato il riconoscimento fotografico, i dati del traffico telefonico e le interlocuzioni successive ai fatti. Le doglianze sul giudizio di valenza delle circostanze sono state respinte perché investivano apprezzamenti di merito motivati. È stato infine respinto il motivo sull’art. 114 c.p.: la condotta si era inserita nella fase esecutiva e aveva contribuito significativamente all’azione; inoltre, l’attenuante della minima partecipazione non si applica quando il numero dei concorrenti, pari o superiore a cinque, fonda un aggravamento della pena previsto per il reato. Il dispositivo non indica la rideterminazione delle pene né altri importi.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Invero, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1. lett. c) cod. proc. pen. all'inammissibilità

    Il motivo di ricorso è aspecifico e inammissibile anche quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, pur se non è formulato in termini genericamente indeterminati.

  • art. 192 c.p.p.

    Inoltre, in materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;

    Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l’affermazione di responsabilità, senza i riscontri richiesti dall’art. 192, comma 3, c.p.p., purché ne siano motivate con particolare rigore la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca.

  • art. 110 c.p.

    Si ha concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. ogniqualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza concordata collabora alla realizzazione del proposito criminoso altrui.

    Il concorso nel reato ricorre quando il soggetto partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell’illecito; può essere sufficiente anche una presenza concordata che collabori alla realizzazione del proposito criminoso altrui.

  • art. 114, comma 2, c.p.

    Evidenzia il collegio come, a prescindere dal fatto che la condotta del ricorrente risulta essersi inserita nella fase esecutiva centrale dell’azione, contribuendo in modo significativo al rafforzamento dell’altrui determinazione, occorre dare seguito al consolidato – e pienamente condivisibile – orientamento della giurisprudenza che, in tema di concorso di persone nel reato, riconosce che la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali – come nella fattispecie – il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso.

    L’attenuante della minima partecipazione prevista dall’art. 114, comma 2, c.p. non si applica quando il numero dei concorrenti, pari o superiore a cinque, sia posto a fondamento di un aggravamento della pena anche in forza di una disposizione specificamente prevista per il reato.

  • art. 616 c.p.p.

    L’infondezza, non manifesta, di alcuni dei motivi di ricorso innanzi scrutinati conduce al rigetto dei ricorsi, cui consegue, secondo quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., comma 1, la condanna delle parti private ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna delle parti private ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o una lettura alternativa delle prove già esaminate nel merito; la censura deve individuare un effettivo vizio della motivazione e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole prova sufficiente della responsabilità, senza i riscontri esterni previsti per le dichiarazioni dei coimputati, purché il giudice motivi con particolare rigore sulla credibilità del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del racconto.
  • La partecipazione concorsuale può consistere in qualsiasi contributo alla realizzazione dell’illecito, anche in una presenza concordata che agevoli il progetto criminoso; il concorrente che aderisce all’impresa criminosa presta consenso preventivo all’uso della violenza da parte dell’esecutore materiale.
  • L’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114, comma 2, c.p. è esclusa quando il numero dei concorrenti, pari o superiore a cinque, fonda l’aggravamento della pena anche in forza di una disposizione specificamente prevista per il reato.
  • Quando la decisione d’appello riforma in senso sfavorevole un proscioglimento, la motivazione deve spiegare la diversa valutazione probatoria; tale esigenza è soddisfatta da un esame specifico delle prove e da una motivazione dettagliata, non superata da censure che non si confrontino con le risultanze valorizzate.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniImpugnazioniConcorso di persone
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

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