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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20370/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione a Cosa Nostra (art. 416-bis c.p.) ed estorsione aggravata. I difensori hanno denunciato principalmente una violazione procedurale: mancata comunicazione dell'avviso di udienza davanti al Tribunale del riesame ad uno dei due difensori (Avv. Bartolomeo Parrino) e conseguente inosservanza del termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 309 c.p.p. tra notifica dell'avviso e udienza (udienza fissata inizialmente per il 15/11/2021 e rinviata al 18/11/2021). Si è anche contestata, in alternativa, la carenza della gravità indiziaria con critica della valutazione delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e della mancata rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Bisconti e di altre circostanze probatorie (vicende Allegro, Ferrante, prestito, incontri con soggetti mafiosi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza di carattere processuale relativa al mancato rispetto del termine di tre giorni liberi a favore dell'Avv. Parrino: l'omesso avviso ad uno dei due difensori determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione del procedimento. Tuttavia la Corte ha distinto la nullità dall'inefficacia automatica della misura cautelare: ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, senza disporre la immediata liberazione, perché il Tribunale aveva comunque deciso entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 commi 9-10 c.p.p.; l'ordinanza di riesame non è quindi stata dichiarata inefficace per decorso del termine decennale. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di competenza della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il comma 8 riconosce il diritto del difensore a tre giorni liberi tra la comunicazione dell'avviso e l'udienza; tali giorni vanno computati come giorni liberi (non si computano né il giorno iniziale né quello finale) e l'inosservanza determina nullità generale a regime intermedio se tempestivamente eccepita. I commi 9-10 stabiliscono il termine di dieci giorni per la decisione del Tribunale del riesame: l'inefficacia automatica della misura cautelare si verifica solo se la decisione interviene dopo il decorso di tale termine.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che incrimina l'associazione di tipo mafioso; nel caso era la contestazione principale che giustificava l'applicazione della misura cautelare oggetto del riesame.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti della cancelleria successivi alle pronunce sulla detenzione; la Corte ha ordinato alla cancelleria di eseguire tali adempimenti in conseguenza dell'annullamento con rinvio.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della tempestività delle eccezioni: disciplina i termini per proporre determinate eccezioni processuali e la loro efficacia nello sviluppo del procedimento.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai provvedimenti consequenziali che la Corte può disporre in caso di annullamento senza rinvio; qui citata per contrasto, poiché la Corte non ha disposto annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • L'avviso della data di udienza per il riesame deve essere comunicato a tutti i difensori dell'imputato: l'omesso avviso anche a uno solo dei difensori determina nullità di ordine generale a regime intermedio, se tempestivamente eccepita.
  • Il termine di tre giorni previsto dall'art. 309 c.p.p. va inteso come tre giorni liberi (non si computano né il giorno della comunicazione né quello dell'udienza) e i giorni devono essere consecutivi; la semplice concessione di un ulteriore termine in udienza non integra ex post un termine originariamente insufficiente.
  • La nullità derivante dall'inosservanza del termine a difesa, se tempestivamente eccepita, comporta l'annullamento con rinvio per nuovo esame (rinnovazione del procedimento) salvo che la decisione sia intervenuta oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 commi 9-10, condizione in cui la misura cautelare può risultare inefficace.
  • La presenza di un secondo difensore in udienza non sanifica l'assenza dell'avviso all'altro difensore: il diritto alla difesa effettiva implica comunicazioni distinte a ciascun difensore nominato.
  • In casi simili il difensore deve documentare tempestivamente la mancata ricezione dell'avviso e sollevare l'eccezione alla prima occasione utile (meglio all'apertura dell'udienza), chiedendo la rinnovazione o la fissazione di una nuova udienza nei termini corretti; se la decisione è intervenuta oltre i dieci giorni, è possibile chiedere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare.

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