Ordinanza n. 2056/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensiva, - della nota provvedimento prot. n. 0672752 del 20 dicembre 2024, a firma del Dirigente II fascia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste avente ad oggetto “Richiesta di riconoscimento della I.G.P. “Bergamotto di Reggio Calabria” ai sensi del Reg. (UE) 2024/1143 e del decreto 14 ottobre 2013 - Convocazione della riunione di pubblico accertamento, con la quale veniva comunicato al comitato spontaneo di scopo per il rilascio dell’I.G.P. che a seguito della ricezione dell’istanza di riconoscimento del nome “Bergamotto di Reggio Calabria” come indicazione Geografica Protetta presentata dal Comitato Promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria I.G.P.” e la sua Tutela e Valorizzazione (A.T.S.), ed a seguito dell’istruttoria svolta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste era “stata redatta una proposta di disciplinare di produzione della I.G.P. “Bergamotto di Reggio Calabria” di cui verrà data lettura in sede di riunione di pubblico accertamento, fissata per il giorno 28 gennaio 2025 alle ore 11,30 presso la Sala Verde al piano terra della Sede della Giunta Regionale, denominata Jole Santelli, Contrada Germaneto di Catanzaro”, con dichiarato scopo che detta riunione veniva indetta per “permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento (UE) n. 2024/1143”; nota di cui il Consorzio di tutela del Bergamotto odierno ricorrente ha avuto conoscenza a seguito di articolo di stampa apparso su un quotidiano locale “Gazzetta del Sud” in data 20 gennaio 2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli qui impugnati, relativo al procedimento istruttorio avviato dal Ministero per il riconoscimento dell’I.G.P. del bergamotto, ancorché 3 incolpevolmente sconosciuto al ricorrente, in quanto diretto ad impedire allo stesso Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria di poter conseguire il completamento dell’ “Istruttoria relativa alla modifica del Disciplinare della D.O.P. “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale”, che ricomprende tra le modifiche richieste sia l’allargamento della tutela al frutto di bergamotto di Reggio Calabria sia altre modifiche sostanziali del Disciplinare ritenute vitali che ne impediscono, oggi, se non istruite e recepite urgentemente la funzionalità dello stesso Consorzio con l’impossibilità alla certificazione di prodotto - olio essenziale secondo i nuovi parametri chimico fisici e organolettici stabiliti dalla norma UNI -ISO 3520, ”; - del Disciplinare relativo alla richiesta di riconoscimento dell’I.G.P. del bergamotto, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 15 dicembre 2025: per l’annullamento, previa sospensione, - della Domanda di registrazione (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2025) dell’indicazione geografica protetta “Bergamotto di Reggio Calabria“ ed il Disciplinare di produzione presentati dal “Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria Igp” e la sua Tutela e Valorizzazione (A.T.S.) per la registrazione della Indicazione geografica protetta “Bergamotto di Reggio Calabria”, a seguito della riunione di pubblico accertamento, tenutasi il giorno 28 gennaio 2025 presso la sede della Giunta regionale della Calabria, ed in esito all’istruttoria svolta dal Ministero dell’Agricoltura in ottemperanza della sentenza n. 5904/2025 resa dal T.A.R. Lazio, Sezione IV quater; - della nota avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Chiusura del procedimento relativo alla modifica del disciplinare della DOP “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale”, con la quale il M.A.S.A.F., in data 7 ottobre 2025, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 5904/2025 pubblicata il 24 marzo 2025, resa dal T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, comunicava al Consorzio che, in esito all’istruttoria svolta, il numero delle aziende ritenute validamente aderenti allo stesso, alla data di presentazione della domanda di modifica del disciplinare della D.O.P. per l’inclusione del frutto fresco effettuata dal Consorzio (ossia 2 agosto 2023) erano 21, mentre quelle ritenute validamente aderenti al Comitato Promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria Igp” alla medesima data erano 25; - della nota sopra indicata anche nella parte in cui il Ministero comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, la conclusione del procedimento, avviato in esito alla suindicata pronuncia del T.A.R. Lazio, individuando il Comitato Promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria Igp” quale soggetto rappresentativo del maggior numero delle imprese aderenti rispetto alle altre associazioni alla predetta data, e ciò senza aver fornito elementi utili all’individuazione qualitativa dei soggetti aderenti al Comitato in relazione alle singole attività svolte, senza considerare le osservazioni del Consorzio in merito alle superfici coltivate del prezioso frutto e alle aree geografiche interessate alla coltivazione per come già risultanti dal disciplinare della D.O.P.; - del D.M. del Mi.P.A.A.F. 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (U.E.) 1151/2012 nella parte in cui all’art. 5 inserisce una previsione specifica non espressamente contenuta nel regolamento Europeo e non adeguatamente disciplinata; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal Consorzio odierno ricorrente, in quanto diretto a ledere la posizione del Consorzio di tutela del Bergamotto impedendo allo stesso di conseguire la richiesta “ modifica del Disciplinare della Denominazione di Origine Protetta “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale”, al fine di tutelare il Bergamotto di Reggio Calabria e valorizzare globalmente non solo il frutto ed i suoi derivati, ma anche e soprattutto l’intera filiera di produzione e l’indotto che la stessa genera ed ha generato, così come richiesto con istanza del 2 agosto 2023; nonché per la condanna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, c.p.a., previo accertamento del relativo diritto, all’accesso alla documentazione richiesta con istanza di accesso del 14 ottobre 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 16 marzo 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota del M.A.S.A.F. - PQA I - prot. uscita n. 0058310 del 06 febbraio 2026, avente ad oggetto “Procedura di registrazione dell’indicazione geografica protetta ‘Bergamotto di Reggio Calabria’ - comunicazione relativa alla chiusura della procedura nazionale di opposizione ai sensi dell’art. 10, par. 4, reg. (UE) 2024/1143 e dell’art. 10, c. 4, DM 14/10/2013”; - del provvedimento del M.A.S.A.F - PQA I - prot. uscita n. 0058665 del 6 febbraio 2026, recante “Decisione favorevole e presentazione della domanda di registrazione dell’IGP ‘Bergamotto di Reggio Calabria’ nella fase dell’Unione ai sensi dell’art. 10, par. 6, reg. (UE) 2024/1143”, con allegato disciplinare; - nonché, ove occorra, della pubblicazione in G.U. della proposta di disciplinare I.G.P. (G.U. Serie Generale n. 241 del 16/10/2025) e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi comprese le note e i verbali afferenti alla fase di opposizione nazionale, nonché gli atti con cui il M.A.S.A.F. ha ritenuto di applicare al procedimento il Regolamento (UE) 2024/1143 in luogo del Regolamento (UE) n. 1151/2012; e per la conseguente declaratoria di annullamento della chiusura della fase nazionale di opposizione e della decisione favorevole alla trasmissione della domanda I.G.P. “Bergamotto di Reggio Calabria” alla fase unionale; ed inibitoria della trasmissione e/o prosecuzione della domanda nella fase unionale, ovvero sospensione dei relativi effetti fino alla definizione del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti ministeriali relativi alla procedura nazionale di riconoscimento dell'IGP "Bergamotto di Reggio Calabria", alla chiusura della fase nazionale di opposizione e alla trasmissione della domanda alla fase unionale, nonché atto di conclusione del procedimento di modifica del disciplinare della DOP "Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale"
Esito
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la nota ministeriale del 20 dicembre 2024 di convocazione della riunione di pubblico accertamento e gli atti connessi relativi alla domanda di riconoscimento dell'IGP "Bergamotto di Reggio Calabria", sostenendo che tale procedimento ostacolasse la propria istanza di modifica del disciplinare della DOP relativa all'olio essenziale, comprendente l'estensione della tutela al frutto fresco e ulteriori modifiche ritenute necessarie per la funzionalità del Consorzio e la certificazione del prodotto. Con motivi aggiunti sono stati impugnati la domanda di registrazione e il disciplinare pubblicati nel 2025, la comunicazione ministeriale ex art. 10-bis l. 241/1990 relativa alla conclusione del procedimento di modifica della DOP, il D.M. 14 ottobre 2013 nella parte concernente la rappresentatività dei soggetti proponenti, nonché gli atti successivi del 6 febbraio 2026 di chiusura della procedura nazionale di opposizione e di decisione favorevole alla trasmissione della domanda IGP alla fase unionale. Il Consorzio ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'accesso alla documentazione richiesta il 14 ottobre 2025. Le contestazioni riguardano, in particolare, la valutazione ministeriale della rappresentatività: 21 aziende ritenute validamente aderenti al Consorzio contro 25 aderenti al Comitato promotore, nonché l'omessa considerazione di elementi qualitativi, delle superfici coltivate e delle aree geografiche interessate. È stata altresì dedotta l'illegittima applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 anziché del regolamento (UE) 1151/2012.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure, né ha annullato o sospeso gli atti impugnati. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha considerato che la complessità delle questioni e la natura degli interessi coinvolti consentissero di soddisfare la domanda cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La trattazione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti è stata fissata al 22 settembre 2026, lasciando impregiudicata l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti.
Norme richiamate
la tutela cautelare invocata dalla parte ricorrente possa essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica
Il giudice può disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito in luogo dell'adozione di una misura cautelare tipica, senza pregiudicare l'efficacia degli atti impugnati.
per la conseguente declaratoria ... all’accesso alla documentazione richiesta
La disposizione è richiamata quale base della domanda di tutela avverso il diniego o la mancata ostensione della documentazione; la relativa domanda non è decisa con la presente ordinanza.
Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241
La norma è richiamata in relazione alla comunicazione ministeriale di conclusione del procedimento di modifica del disciplinare; la sua applicazione non è valutata nel merito.
regolamento (UE) 2024/1143
È richiamato quale disciplina europea applicata dal Ministero alla procedura di riconoscimento dell'IGP; la legittimità della sua applicazione non è decisa.
regolamento (UE) 1151/2012
È richiamato quale disciplina europea che il ricorrente assumeva dovesse essere applicata; la questione resta impregiudicata.
D.M. 14 ottobre 2013
È impugnato nella parte in cui disciplina la procedura nazionale e introduce, secondo il ricorrente, una previsione sulla rappresentatività non espressamente contenuta nel regolamento europeo; la legittimità della disposizione non è esaminata.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando la controversia presenta particolare complessità e coinvolge interessi rilevanti, la tutela cautelare può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza necessità di sospendere o modificare l'efficacia degli atti impugnati.
- La fissazione accelerata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza delle censure né incide, in assenza di una specifica misura cautelare, sull'efficacia dei provvedimenti impugnati.
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