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Ordinanza

Ordinanza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di-OMISSIS- notificato in data 12 gennaio 2026, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza in precedenza concesse al ricorrente;

Giustizia amministrativa202600627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza precedentemente concesse

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio notificato il 12 gennaio 2026 con cui sono state revocate le misure di accoglienza. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione cautelare, il TAR ha rilevato la necessità di acquisire la nota dell'ente gestore richiamata nella motivazione dell'atto impugnato e chiarimenti sull'eventuale decisione adottata sull'istanza di riesame presentata dal ricorrente il 3 marzo 2026.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare. Ha ordinato all'Amministrazione, non costituita in giudizio, di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza la nota dell'ente gestore richiamata nel provvedimento impugnato e di fornire chiarimenti sull'eventuale esito dell'istanza di riesame. L'esame definitivo della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. Il giudice ha dato atto della propria giurisdizione e competenza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare previsto dal codice del processo amministrativo, ma non è stata ancora definita.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda cautelare richiede l'acquisizione di documenti richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione, anche se non costituita, il deposito di tali documenti e il rilascio dei chiarimenti necessari, rinviando l'esame definitivo della cautela.
  • Nel giudizio cautelare, la verifica della situazione amministrativa sopravvenuta, compreso l'eventuale esito di un'istanza di riesame proposta dal ricorrente, può costituire un adempimento istruttorio necessario prima della decisione sulla sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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