Ordinanza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di-OMISSIS- notificato in data 12 gennaio 2026, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza in precedenza concesse al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca delle misure di accoglienza precedentemente concesse
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio notificato il 12 gennaio 2026 con cui sono state revocate le misure di accoglienza. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione cautelare, il TAR ha rilevato la necessità di acquisire la nota dell'ente gestore richiamata nella motivazione dell'atto impugnato e chiarimenti sull'eventuale decisione adottata sull'istanza di riesame presentata dal ricorrente il 3 marzo 2026.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare. Ha ordinato all'Amministrazione, non costituita in giudizio, di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza la nota dell'ente gestore richiamata nel provvedimento impugnato e di fornire chiarimenti sull'eventuale esito dell'istanza di riesame. L'esame definitivo della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. Il giudice ha dato atto della propria giurisdizione e competenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare previsto dal codice del processo amministrativo, ma non è stata ancora definita.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare richiede l'acquisizione di documenti richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione, anche se non costituita, il deposito di tali documenti e il rilascio dei chiarimenti necessari, rinviando l'esame definitivo della cautela.
- Nel giudizio cautelare, la verifica della situazione amministrativa sopravvenuta, compreso l'eventuale esito di un'istanza di riesame proposta dal ricorrente, può costituire un adempimento istruttorio necessario prima della decisione sulla sospensione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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