Ordinanza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del bando di gara, pubblicato sulla piattaforma di pubblicità a valore legale dell’ANAC il 20 febbraio 2026, di indizione della “Procedura aperta telematica per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia destinato agli Enti Sanitari e Ospedalieri della Regione del Veneto e all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (ASUIT)”, limitatamente al lotto n. 8 “Archi a c digitali digitali marca ge”, al lotto n. 18 “Mammografo digitale marca Ge Healthcare” e al lotto n. 26 “Portatili rx digitali marca ge”; - del progetto di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di accordo quadro e di tutti gli altri atti della lex specialis (allegati 2 bis, 3, 4, 5, 8 bis, 9, 10, 11, 12 e 13), in parte qua; - della determina a contrarre di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 12 febbraio 2026, in parte qua; - di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, in parte qua;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: lex specialis e determina a contrarre relativi a una procedura aperta telematica per un accordo quadro multi-fornitore senza riapertura del confronto competitivo, limitatamente a tre lotti relativi ad apparecchiature biomediche
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il bando, il progetto di gara, il disciplinare, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, gli ulteriori atti della lex specialis e la determina a contrarre, limitatamente ai lotti n. 8, n. 18 e n. 26. Ha dedotto che la disciplina di gara non consentirebbe di formulare un’offerta ponderata, consapevole e remunerativa, poiché il valore effettivo degli affidamenti sarebbe determinabile solo ex post e in base a fattori casuali. In particolare, ha contestato la durata settennale dei contratti di manutenzione full risk, la mancata predeterminazione delle quote percentuali nell’ambito del residuo 60% degli ordinativi e l’incertezza dei criteri di attribuzione degli ordinativi. La clausola secondo cui la scelta dell’esecutore avviene mediante una valutazione complessiva e motivata, tenendo conto, in modo integrato, di uno o più elementi, sarebbe ambigua quanto al numero e al peso dei criteri utilizzabili dai singoli enti. Sono stati inoltre contestati la genericità del criterio della maggiore aderenza dell’offerta tecnica alle caratteristiche dell’apparecchiatura, l’indeterminatezza del criterio relativo alla continuità operativa, tempestività e affidabilità del servizio e la non chiara definizione della convenienza economica in rapporto alle condizioni organizzative e assistenziali del singolo ente. Il TAR ha riservato al merito la valutazione definitiva sull’interesse all’impugnazione immediata della lex specialis.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati ai fini del riesame della lex specialis, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 3 giugno 2026. In via preliminare, ha richiamato il principio secondo cui, per impugnare immediatamente una lex specialis, il ricorrente deve dimostrare di non aver potuto presentare un’offerta oggettivamente competitiva e deve provare che l’impossibilità è comune alla maggioranza degli operatori del settore; la verifica definitiva di tale interesse è stata tuttavia riservata al merito. In sede cautelare il Collegio ha ritenuto sussistenti elementi per dubitare che la disciplina dell’accordo quadro consentisse la formulazione di un’offerta ponderata, soprattutto per l’incertezza sulla distribuzione degli ordinativi e sui criteri per la loro assegnazione. Ha considerato rilevante anche il principio per cui, negli accordi quadro multi-fornitore senza riapertura del confronto competitivo, deve essere garantita agli operatori una prospettiva di remuneratività prevedibile, mediante criteri oggettivi, predeterminati e sufficientemente chiari. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni e per il carattere interlocutorio della decisione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la sospensione degli atti impugnati.
art. 59, comma 1, d.lgs. 36/2023
La decisione a contrarre deve indicare le percentuali di affidamento "al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi" e l’accordo quadro non può essere utilizzato "in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza".
Negli accordi quadro la stazione appaltante deve predisporre la disciplina in modo da assicurare l’effettiva remuneratività dei contratti attuativi e da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Negli accordi quadro multi-fornitore senza riapertura del confronto competitivo, la lex specialis deve consentire agli operatori economici di formulare un’offerta ponderata, consapevole e potenzialmente remunerativa, sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e sufficientemente chiari.
- La previsione di criteri per l’assegnazione degli ordinativi è illegittimamente incerta, ai fini della valutazione cautelare, quando non chiarisce il peso, il numero e le modalità di applicazione degli elementi utilizzabili dagli enti aderenti, lasciando loro la possibilità di scegliere discrezionalmente anche un solo criterio senza adeguata graduazione o gerarchia.
- La mancata predeterminazione delle quote di affidamento, unita all’incertezza sui criteri di attribuzione degli ordinativi e alla lunga durata dei contratti attuativi, può impedire agli operatori di stimare il ritorno economico e integrare un serio dubbio sulla legittimità della lex specialis.
- L’interesse all’impugnazione immediata della lex specialis richiede che il concorrente dimostri di non aver potuto presentare un’offerta oggettivamente competitiva e che tale impossibilità sia comune alla maggioranza delle imprese operanti nel settore; la relativa verifica può essere riservata alla fase di merito quando la domanda cautelare è accolta per l’esigenza di riesame della disciplina di gara.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 227/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 228/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 apr 2026Ordinanza n. 229/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →