Ordinanza n. 228/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del 17 novembre 2025 del Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione con il quale è stata rifiutata la domanda di nulla osta presentata in favore dei lavoratori-OMISSIS-; - dei provvedimenti dell’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS- del 23 novembre 2025, comunicati il 25 novembre 2025, con i quali sono state respinte le richieste di visto d’ingresso in Italia in favore dei lavoratori-OMISSIS-; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2025 con il quale la Prefettura di Venezia - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la non riapertura dei procedimenti per il rilascio dei suddetti nulla osta; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto delle domande di nulla osta al lavoro, diniego dei visti d’ingresso e non riapertura dei relativi procedimenti
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rifiutato le domande di nulla osta per due lavoratori stranieri, i dinieghi dei visti adottati dall’Ambasciata italiana e il provvedimento prefettizio che aveva escluso la riapertura dei procedimenti. Il rifiuto era motivato dall’omessa conferma della richiesta di nulla osta entro sette giorni, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998. La società ha dedotto di avere trasmesso la conferma tramite PEC l’11 novembre 2025, entro il termine, e di avere previamente chiesto che le comunicazioni procedimentali fossero inviate tramite PEC, non potendo accedere al portale ALI. I primi due motivi contestavano, in sostanza, l’automatica archiviazione della domanda per il solo mancato perfezionamento della conferma attraverso il sistema informatico, senza considerare la comunicazione trasmessa via PEC e senza un controllo umano.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dei primi due motivi. Dai provvedimenti impugnati risultava che il sistema informatico dell’Amministrazione generava automaticamente la comunicazione di archiviazione quando la conferma non fosse trasmessa mediante il portale, escludendo ogni altro mezzo di trasmissione e senza l’intervento di un operatore. Il Collegio ha richiamato l’art. 9, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 103/2024, che impone la non esclusività della decisione algoritmica e richiede un contributo umano idoneo a controllare, validare o smentire la decisione automatizzata, nonché l’art. 1, comma 2, dello stesso decreto. Ha inoltre rilevato che l’art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 riserva l’utilizzo esclusivo del portale alle comunicazioni tra ufficio consolare e Sportello Unico, sicché non emergeva una base per escludere la PEC utilizzata dalla richiedente. Ritenuto che il pregiudizio derivante dall’impossibilità di avvalersi dei due lavoratori stranieri potesse essere adeguatamente fronteggiato, il TAR ha sospeso i provvedimenti impugnati ai fini del riesame entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato l’udienza pubblica di merito e posto le spese della fase cautelare, liquidate in complessivi 500 euro oltre accessori, a carico delle Amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
decorsi i sette giorni previsti dall’art. 22 comma 5 quinquies del d. Lgs. n. 286/98 in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta, la stessa è rifiutata
La disposizione non è stata ritenuta idonea a giustificare l’esclusione automatica di una conferma trasmessa tramite PEC, poiché il riferimento all’utilizzo esclusivo del portale riguarda le comunicazioni tra ufficio consolare e Sportello Unico per l’immigrazione.
art. 9, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 103/2024
non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata
Le Amministrazioni non possono affidare esclusivamente a un sistema informatico la decisione relativa a controlli e verifiche; deve essere garantito l’intervento di un operatore umano.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 103/2024
per “controlli” si intendono “le attività di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni … per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica”
La nozione di controlli comprende le attività amministrative di verifica svolte nei confronti di operatori economici, nel cui ambito trova applicazione il principio di non esclusività della decisione algoritmica.
art. 55 c.p.a.
È la base normativa della domanda cautelare incidentale accolta dal TAR mediante sospensione degli atti ai fini del riesame.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo è gestito mediante sistemi informatici o algoritmici, l’Amministrazione non può affidare esclusivamente al sistema la decisione relativa a controlli e verifiche: deve essere sempre assicurato un contributo umano effettivo, idoneo a controllare, validare o smentire l’esito automatizzato.
- Il mancato perfezionamento di un adempimento attraverso un portale informatico non può determinare automaticamente il rigetto o l’archiviazione della domanda quando la disciplina applicabile non stabilisce l’esclusività di quel canale per la specifica comunicazione e l’interessato abbia utilizzato tempestivamente un diverso mezzo idoneo, quale la PEC.
- In sede cautelare, la sospensione degli atti può essere disposta ai fini del riesame quando l’automatica definizione del procedimento, senza controllo umano e senza considerazione di una comunicazione tempestiva trasmessa dall’interessato, evidenzi un plausibile vizio di legittimità e arrechi un pregiudizio concreto all’esercizio dell’attività economica.
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