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Ordinanza

Ordinanza n. 227/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot n.-OMISSIS- del 14 gennaio 2026 della Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego richiamava il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, fondato sull’insufficienza delle giornate di lavoro agricolo coperte da contribuzione. Il giudice ha verificato, in base all’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 e alle circolari ministeriali richiamate, il requisito dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi. Per il lavoro agricolo, effettuato a giornate e non a mesi, tale requisito è stato tradotto nella prestazione media di almeno 13 giornate lavorative mensili nei tre mesi lavorativi, per complessive 39 giornate coperte da regolare contribuzione previdenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Dalla documentazione prodotta non risultava che il ricorrente avesse lavorato, nei tre mesi precedenti, per una media di almeno 13 giornate mensili e complessive 39 giornate. Pertanto, non era stata fornita la prova del requisito richiesto per la conversione del permesso di soggiorno, con conseguente assenza dei presupposti per la sospensione cautelare del diniego. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché l’amministrazione non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi

    Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il lavoratore deve dimostrare lo svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi.

  • circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 16 dicembre 2016

    con riferimento al settore agricolo, nel quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale

    Nel settore agricolo, il requisito dei tre mesi di attività lavorativa è dimostrato mediante una media di almeno 13 giornate lavorative mensili nei tre mesi, per complessive 39 giornate regolarmente coperte da contribuzione.

  • circolare congiunta Min. Interno, Lavoro, Agricoltura e Sovranità Alimentare e Turismo n. 5969 del 27 ottobre 2023

    una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate)

    La circolare richiama e conferma, per le conversioni dal lavoro stagionale al lavoro subordinato non stagionale, il criterio delle 39 giornate lavorative agricole complessive nei tre mesi.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda di sospensione cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina cautelare del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito previsto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 dello svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi deve essere provato dal richiedente.
  • Nel settore agricolo, nel quale il lavoro stagionale è normalmente contabilizzato a giornate, la prestazione lavorativa di almeno tre mesi richiesta per la conversione è dimostrata mediante una media di almeno 13 giornate lavorative mensili nei tre mesi, per un totale di almeno 39 giornate coperte da regolare contribuzione previdenziale.
  • La mancata dimostrazione del numero minimo di giornate lavorative agricole richiesto esclude, in sede cautelare, la prova del requisito necessario alla conversione e giustifica il rigetto della domanda di sospensione del diniego prefettizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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