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Ordinanza

Ordinanza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- in data 21 settembre 2025, avente ad oggetto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202600332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente, adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal provvedimento impugnato emergeva che la revoca era stata adottata perché, in esito alla verifica della capacità economica del datore di lavoro, erano state ritenute congrue soltanto 22 istanze presentate dalla medesima società. Nel corso della fase cautelare il ricorrente ha dedotto, anche alla luce della documentazione acquisita parzialmente dall’Amministrazione, la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché la Prefettura non ha depositato la comunicazione di avvio del procedimento, richiamata nel provvedimento ma asseritamente mai ricevuta. È stata inoltre dedotta la disparità di trattamento: benché l’Amministrazione avesse dichiarato di aver seguito l’ordine di presentazione delle domande nel rilasciare 22 permessi per attesa occupazione, risultavano rilasciati permessi relativi ad alcune pratiche presentate successivamente a quella del ricorrente, mentre non risultava definita favorevolmente la sua posizione. Con una precedente ordinanza istruttoria il TAR aveva ordinato alla Prefettura di depositare gli atti del procedimento e di fornire chiarimenti sull’andamento economico, finanziario e occupazionale della società, sulle procedure concluse positivamente e sulle ragioni della diversa gestione delle posizioni dei lavoratori; l’Amministrazione aveva adempiuto solo parzialmente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris sia della censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale, sia di quella relativa all’eccesso di potere per disparità di trattamento. La mancata produzione della comunicazione di avvio, nonostante il suo richiamo nel provvedimento di revoca, e l’apparente mancata coerenza tra il criterio dell’ordine di presentazione dichiarato dalla Prefettura e le posizioni concretamente ammesse al beneficio hanno giustificato la sospensione dell’atto. Il pregiudizio dedotto è stato ritenuto suscettibile di tutela mediante la sospensione della revoca e l’ordine alla Prefettura di riesaminare la posizione del ricorrente entro trenta giorni. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del carattere interlocutorio della decisione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda sospensiva ritenendo sussistenti il fumus boni iuris e un pregiudizio cautelabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata prova della comunicazione di avvio del procedimento, quando essa sia richiamata nel provvedimento impugnato ma non risulti prodotta dall’Amministrazione e il destinatario ne contesti la ricezione, può integrare un fumus di violazione del contraddittorio procedimentale idoneo a giustificare la sospensione dell’atto.
  • Quando l’Amministrazione dichiara di aver applicato un criterio oggettivo e predeterminato, quale l’ordine cronologico di presentazione delle domande, la presenza di posizioni successive a quella del ricorrente definite favorevolmente può evidenziare, in sede cautelare, un fumus di disparità di trattamento e imporre il riesame della posizione individuale.
  • L’Amministrazione che non adempie integralmente a un ordine istruttorio volto ad acquisire gli atti del procedimento e i chiarimenti necessari sulla parità di trattamento espone il provvedimento impugnato a una valutazione cautelare sfavorevole, ove la documentazione residua non consenta di verificare la coerenza dell’azione amministrativa.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere accompagnata dall’ordine di riesaminare la posizione dell’interessato entro un termine determinato, quando il pregiudizio sia ovviabile mediante la riedizione del potere alla luce delle criticità procedimentali e motivazionali rilevate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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