Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del bando di gara, pubblicato sulla piattaforma di pubblicità a valore legale dell’ANAC il 20 febbraio 2026, con cui è stata indetta la “Procedura aperta telematica per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia destinato agli Enti Sanitari e Ospedalieri della Regione del Veneto e all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (ASUIT)”, limitatamente al lotto n. 2, “Angiografo tac e rm marca ge healthcare”, e al lotto n. 10, “Sistema tac pec integrato marca ge gamma camera computerizzata ge e sistema tac gamma cameraintegrato ge”; - del progetto di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di accordo quadro e di tutti gli altri atti della lex specialis (allegati 2bis, 3, 4, 5, 8 bis, 9, 10, 11, 12 e 13), in parte qua; - della determina a contrarre di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 12 febbraio 2026, in parte qua; - di ogni ulteriore atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e lex specialis di una procedura aperta telematica per un accordo quadro multi-fornitore relativo alla manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature biomediche, limitatamente ai lotti n. 2 e n. 10, nonché determina a contrarre e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, il progetto di gara, la determina a contrarre e gli ulteriori atti della lex specialis, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Ha dedotto l’immediata lesività delle clausole di gara, sostenendo di non poter elaborare un’offerta consapevole, congrua e remunerativa poiché il valore dell’affidamento si sarebbe concretizzato soltanto ex post e in base a fattori casuali, senza conoscenza preventiva delle apparecchiature cui sarebbero stati riferiti gli ordinativi e dei relativi canoni. Sono stati evidenziati: l’eterogeneità dei macchinari compresi nei lotti; la durata settennale dei contratti di manutenzione full risk; la mancata predeterminazione delle quote percentuali relative al 60% residuo degli ordinativi; l’incertezza dei criteri per la scelta dell’esecutore degli ordinativi. In particolare, la clausola che impone una valutazione complessiva e motivata, tenendo conto “in modo integrato” di “uno o più” elementi, sarebbe ambigua quanto al numero e al peso dei criteri utilizzabili; non sarebbe stata prevista una graduazione gerarchica degli elementi; il criterio della maggiore aderenza dell’offerta tecnica alle caratteristiche dell’apparecchiatura sarebbe generico; il criterio relativo alla continuità operativa, tempestività e affidabilità non chiarirebbe quali profili manutentivi sarebbero maggiormente valorizzati; il criterio della convenienza economica sarebbe collegato a non meglio definite esigenze organizzative e assistenziali del singolo ente. È stata inoltre prospettata la violazione dell’art. 59, comma 1, d.lgs. 36/2023 e dei principi di concorrenza e di effettiva remuneratività degli accordi quadro. Il TAR ha richiamato anche il problema, riservato al merito, dell’interesse ad agire e dell’onere di dimostrare l’impossibilità di presentare un’offerta oggettivamente competitiva, comune alla maggioranza degli operatori del settore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati ai fini del riesame della lex specialis, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 3 giugno 2026. In via preliminare, ha richiamato il principio secondo cui l’impugnazione immediata della lex specialis richiede la dimostrazione dell’interesse ad agire, mediante la prova dell’impossibilità di presentare un’offerta oggettivamente competitiva, e che l’illegittimità delle clausole deve essere verificata anche sotto il profilo della loro incidenza generalizzata sulla maggioranza degli operatori del settore. Tale questione è stata espressamente riservata alla decisione di merito. Nella fase cautelare il Collegio ha tuttavia ritenuto sussistenti elementi sufficienti per dubitare che la disciplina di gara consentisse una formulazione ponderata e consapevole dell’offerta. I dubbi hanno riguardato, in particolare, l’eterogeneità dei lotti, la durata settennale dei contratti full risk, l’assenza di predeterminazione delle quote nella parte residua del 60% degli ordinativi e l’ambiguità o genericità dei criteri di attribuzione degli ordinativi. La sospensione è stata disposta per consentire alla stazione appaltante il riesame degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della complessità delle questioni e del carattere interlocutorio della decisione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. 36/2023

    la decisione a contrarre deve indicare le percentuali di affidamento “al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi” e l’accordo quadro non può essere utilizzato “in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza”

    La disciplina dell’accordo quadro impone alla stazione appaltante di indicare percentuali di affidamento idonee ad assicurare l’effettiva remuneratività dei contratti attuativi e vieta una configurazione dell’accordo che ostacoli, limiti o distorca la concorrenza.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Costituisce il fondamento della necessità che la lex specialis consenta agli operatori di formulare un’offerta ponderata e consapevole sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e sufficientemente chiari.

Massime di principio

  • Negli accordi quadro multi-fornitore senza riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante deve predisporre una lex specialis che consenta agli operatori economici di formulare un’offerta ponderata, consapevole e potenzialmente remunerativa, sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e sufficientemente chiari.
  • L’alea propria dell’accordo quadro non consente di rimettere a fattori casuali o a scelte future non adeguatamente predeterminate la concreta possibilità per l’operatore economico di prevedere il ritorno economico dell’offerta.
  • La mancata predeterminazione delle percentuali di affidamento e l’individuazione ambigua o generica dei criteri di attribuzione degli ordinativi possono giustificare, in sede cautelare, la sospensione della lex specialis quando rendano plausibilmente impossibile la formulazione di un’offerta consapevole e congrua.
  • Ai fini dell’impugnazione immediata della lex specialis, il concorrente deve dimostrare l’interesse ad agire provando di non aver potuto presentare, anche in ragione della propria organizzazione aziendale, un’offerta oggettivamente competitiva; nel merito deve inoltre dimostrare che l’impossibilità di formulare l’offerta riguarda la maggioranza delle imprese operanti nel settore.
  • Quando la disciplina di gara utilizza criteri alternativamente formulati come “uno o più” e al contempo richiama una valutazione “integrata”, senza stabilire il peso o la gerarchia degli elementi, può risultare violato il requisito di sufficiente chiarezza della lex specialis in ordine alle modalità di attribuzione degli ordinativi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.