Cassazione Penale, Ordinanza n. 07867/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per il delitto di minaccia a un testimone, sostenendo che la motivazione di merito fosse viziata e che non fossero integrati gli elementi costitutivi dell'art. 377 c.p. In particolare ha contestato: la qualità di persona offesa/testimone della vittima; l'identificazione dell'autore delle minacce; la finalità delle minacce, asseritamente non dirette a condizionare la deposizione testimoniale. Ha inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, già adeguatamente motivata dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo e immune da vizi logici sulla sussistenza di tutti gli elementi del delitto di cui all'art. 377 c.p., rispondendo alle deduzioni difensive sulla veste testimoniale della persona offesa, sull'identificazione dell'autore delle minacce e sulla finalità intimidatoria delle stesse. Ha inoltre reputato generiche le censure sulle attenuanti generiche e sulla pena, valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disposizione ritenuta integrata dai fatti accertati in appello, poiché le minacce erano finalizzate a condizionare la deposizione testimoniale e risultavano provati tutti gli elementi costitutivi del reato.
È stata applicata la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro 3000.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di doglianze di legittimità, si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, quando la sentenza di merito abbia fornito motivazione congrua e logicamente coerente.
- La censura è generica quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, specie se questa abbia già dato risposta alle singole deduzioni difensive sugli elementi costitutivi del reato.
- Nel delitto di minaccia finalizzata a condizionare la testimonianza, è sufficiente che il giudice di merito accerti, con motivazione non illogica, l'identità dell'autore delle minacce, la qualità testimoniale della persona offesa e il nesso finalistico tra intimidazione e deposizione.
- Le doglianze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando si risolvano in rilievi assertivi e non si confrontino con i criteri valorizzati dal giudice di merito, quali gravità del fatto e precedenti penali.
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Come è indicizzato
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