Cassazione Civile, Ordinanza n. 38467/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due avvocati per ottenere la liquidazione e il pagamento delle spettanze giudiziali nei confronti della cliente. Il Tribunale di Tivoli aveva deciso la causa in forma sommaria monocratica, qualificandola come ricorso ex art. 702-bis c.p.c.; la Corte d'appello di Roma aveva però dichiarato inammissibile l'appello ritenendo applicabile l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, con conseguente inappellabilità. I ricorrenti hanno censurato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 161 c.p.c., del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702-bis e 702-quater c.p.c., oltre a omessa valutazione di una circostanza decisiva, sostenendo che il primo giudice aveva in concreto seguito il rito sommario ordinario codicistico e non il rito speciale previsto per le controversie ex art. 28 l. n. 794/1942, sicché il mezzo di impugnazione corretto era l'appello e non il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando il giudice di primo grado ha trattato e deciso la causa con le forme del rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c., anche se la controversia avrebbe potuto rientrare nel rito speciale dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, il mezzo di impugnazione si individua in base al rito effettivamente seguito in concreto. Poiché la Corte d'appello non aveva verificato le forme processuali effettivamente adottate dal Tribunale, la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'ammissibilità dell'impugnazione e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La controversia per la liquidazione delle spettanze dell'avvocato rientra nel perimetro applicativo della disciplina speciale richiamata dal d.lgs. n. 150/2011.
La controversia può essere introdotta con rito sommario speciale o in via monitoria, ma resta soggetta alla disciplina speciale quando il rito effettivamente applicato sia quello previsto dalla norma.
Se il giudizio viene introdotto e trattato con il rito sommario ordinario, il provvedimento di primo grado è impugnabile con gli strumenti propri di tale rito.
L'ordinanza resa nel rito sommario ordinario è appellabile; non è ammesso il ricorso per cassazione per saltum salvo accordo delle parti.
La controversia poteva anche essere introdotta in via monitoria, ferma restando l'eventuale opposizione secondo la disciplina speciale richiamata.
artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.
Si applicano nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo nelle controversie soggette alla disciplina speciale richiamata.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione al rito e al passaggio tra giudici.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
La causa è stata definibile in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato per manifesta fondatezza.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi alla liquidazione degli onorari dell'avvocato, il regime delle impugnazioni dipende dal rito effettivamente applicato dal giudice di primo grado e non soltanto dalla qualificazione astratta della domanda.
- Se il tribunale, pur in presenza di una controversia riconducibile alla disciplina speciale, ha concretamente adottato le forme del rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c., il provvedimento è appellabile ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c.
- Il mutamento del rito compete al giudice: quando il processo sia stato erroneamente incardinato ma trattato secondo un determinato rito, opera il principio di ultrattività del rito ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione.
- In materia di liquidazione delle spettanze professionali dell'avvocato, l'eventuale contestazione del cliente sull'esistenza del rapporto o sull'an debeatur non sottrae la controversia alla disciplina speciale, salvo domande riconvenzionali, di compensazione o di accertamento pregiudiziale che amplino l'oggetto del giudizio.
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