Cassazione Penale, Sentenza n. 18659/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per violazione di legge (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), sostenendo che la Corte d'appello, riducendo la pena detentiva inflitta in primo grado, aveva illegittimamente aumentato la pena pecuniaria (reformatio in peius). In primo grado (Tribunale di Verona, sentenza 30/03/2022) era stato condannato per due reati di ricettazione e due reati di detenzione per la vendita di beni contraffatti a 1 anno di reclusione (sospesa condizionalmente) e 450,00 euro di multa; la Corte d'appello ha rideterminato la pena a 6 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. Il ricorso in Cassazione lamentava che tale modifica violasse il divieto di reformatio in peius a favore dell'imputato che impugna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (decisione 06/05/2025). Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui non integra il divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva e aumenti la pena pecuniaria quando, operato il ragguaglio ex art. 135 cod. pen., la pena complessiva non risulti superiore a quella inflitta in primo grado. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente come norma violata (divieto di reformatio in peius). La Corte ha ritenuto che la condotta della Corte d'appello non costituisce violazione di tale divieto nelle condizioni concrete del caso.
Utilizzato dal Collegio per il 'ragguaglio' tra pena detentiva e pena pecuniaria al fine di valutare la comparazione della pena complessiva: la sentenza d'appello è lecita se, dopo il ragguaglio, la pena complessiva non supera quella di primo grado.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione a seguito del rigetto del ricorso.
Richiamato nel procedimento: in assenza di tempestiva richiesta di discussione ex art. 611, il giudizio di legittimità si è svolto per trattazione scritta.
Divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
La Corte, conformandosi all'orientamento prevalente della giurisprudenza, interpreta il divieto in termini funzionali: non è automaticamente violato dall'aumento della pena pecuniaria se la riduzione della pena detentiva determina, dopo il ragguaglio previsto, una diminuzione o almeno non un aumento della pena complessiva.
Massime di principio
- La Corte d'appello può ridurre la pena detentiva e nel contempo aumentare la pena pecuniaria senza violare il divieto di reformatio in peius purché, effettuato il ragguaglio ex art. 135 c.p., la pena complessiva non risulti superiore a quella inflitta in primo grado.
- Il semplice aumento della componente pecuniaria non costituisce di per sé motivo automatico di annullamento quando l'effetto complessivo sulla pena sia non peggiorativo per l'imputato.
- In sede di confronto della pena complessiva bisogna sempre applicare il criterio del 'ragguaglio' previsto dalla normativa (art. 135 c.p.) e valutare l'impatto complessivo delle modifiche intervenute in appello.
- Chi impugna in Cassazione deve dimostrare concretamente la violazione del divieto di reformatio in peius; la contestazione formale dell'aumento della multa è insufficiente se non provata l'effetto peggiorativo complessivo.
- Procedura: se si desidera discutere oralmente in Cassazione occorre chiedere tempestivamente la discussione ex art. 611 c.p.p.; in mancanza la trattazione avviene per iscritto. Inoltre, il ricorso rigettato può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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