Cassazione Civile, Ordinanza n. 01756/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Due proprietari di un appartamento sito in uno stabile di Bergamo agirono per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua subiti il 26/06/2012 mentre erano assenti. Le infiltrazioni provenivano dall'appartamento sovrastante, di proprietà di una terza persona e del quale il convenuto era divenuto custode giudiziario in forza di nomina del Tribunale di Bergamo in altro procedimento. Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria e rigettò la richiesta di manleva verso l'assicurazione; la Corte d'appello di Brescia riformò integralmente e rigettò la domanda. I ricorrenti per cassazione dedussero: 1) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. per mancata considerazione del mancato appello nei confronti dell'assicurazione e per una condanna diretta ritenuta erronea; 2) vizio motivazionale e violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. per omesso esame di fatti decisivi, in particolare la disponibilità delle chiavi da parte del custode giudiziario, l'assenza di altri soggetti nell'appartamento e la mancata considerazione del potere/dovere di vigilanza del custode; 3) violazione degli artt. 329, comma 2, 91 e 106 c.p.c. quanto alla dedotta inoperatività della polizza assicurativa per la responsabilità del custode giudiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la Corte territoriale aveva omesso di esaminare fatti storici decisivi relativi alla signoria di fatto del custode giudiziario sulla cosa, alla disponibilità esclusiva delle chiavi e alla possibilità di impedire o limitare l'evento dannoso. Ha ritenuto assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
violazione di legge processuale
richiamato come base del primo motivo, ma non accolto; la Corte non ha affrontato il profilo per assorbimento.
evocato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia rispetto al tema della chiamata dell'assicurazione, ma il motivo è rimasto assorbito.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; la censura è stata assorbita.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi circoscritto, ma resta denunciabile quando sia omesso l'esame di fatti storici decisivi oggetto di discussione.
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, in concorso con l'art. 2051 c.c., ma la decisione si fonda specificamente sulla responsabilità da cosa in custodia.
il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa salvo prova del caso fortuito; è sufficiente il potere di vigilanza e la disponibilità di fatto della cosa, non essendo necessaria una specifica pericolosità.
richiamato nel terzo motivo sulla mancata impugnazione di una questione assicurativa; motivo assorbito.
richiamato nel terzo motivo in relazione alle spese e alla questione assicurativa; motivo assorbito.
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla chiamata/manleva dell'assicuratore; motivo assorbito.
usato come base per la cassazione con rinvio, in presenza di necessari ulteriori accertamenti di fatto.
citato solo per il rito camerale e il deposito della motivazione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa quando abbia il potere di vigilanza e la disponibilità di fatto del bene; non occorre che la cosa presenti una speciale pericolosità.
- Il danneggiato può fondare la domanda sulla derivazione diretta del danno dalla cosa; spetta al custode provare il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, idoneo a interrompere il nesso causale.
- Il giudice di merito incorre nel vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. quando omette l'esame di fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti, specie se tali fatti sono essenziali per stabilire la sussistenza del potere di custodia e della possibilità di prevenire l'evento.
- Non è sufficiente, per esonerare il custode, l'ipotesi congetturale di una manomissione da parte di ignoti se tale circostanza non sia stata accertata e non siano state valutate le concrete possibilità di vigilanza e intervento del custode.
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