Cassazione Penale, Sentenza n. 20204/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen.: dopo la nomina di un nuovo difensore di fiducia via PEC il 23/09/2021 era stata presentata istanza di rinvio/termine a difesa, chiedendo termini per prendere visione degli atti e per la discussione orale; la Corte d'Appello avrebbe omesso di concedere il termine e non avrebbe motivato la mancata concessione
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato per tardività dell'eccezione: il difensore presente in udienza (avv. Montanaro) non eccepì l'omessa concessione del termine, con conseguente decadenza dalla deduzione. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione per i reati contestati e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato (prescrizione maturata il 30/03/2021 per il capo a) e il 30/05/2022 per il capo b)), pertanto il procedimento è estinto per prescrizione e la condanna è stata annullata senza rinvio
Norme richiamate
Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore ... ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento
La norma tutela il diritto di difesa concedendo un termine minimo; la mancata concessione determina una nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita dal difensore presente, a pena di decadenza
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo di proposizione del ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto)
art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine entro il quale devono essere fatte le eccezioni durante il giudizio di merito; la mancata eccezione in udienza comporta la decadenza a farla valere successivamente
artt. 99, comma 2; 157; 161, comma 2 cod. pen.
Norme sulla prescrizione: fissano termini e modalità di computo della prescrizione; la Corte ha calcolato i termini massimi di prescrizione per i capi di imputazione e ne ha accertato l'intervenuta maturazione
art. 129 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplinano l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e l'effetto di tale rilevazione in sede di legittimità: la Cassazione deve pronunciare l'estinzione se la prescrizione è intervenuta prima della sua decisione
Richiamata come norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione e il deposito di conclusioni scritte in mancanza di richiesta orale nei termini previsti
Massime di principio
- La richiesta di termine ex art. 108 va formulata tempestivamente e, se il nuovo difensore non è presente, il difensore rimasto in udienza deve tempestivamente eccepire l'omissione altrimenti la deduzione si considera decaduta
- La nomina di un difensore via PEC il giorno prima dell'udienza comporta l'onere di assicurarsi che la cancelleria abbia ricevuto e preso in considerazione la nomina; è consigliabile confermare telefonicamente o tramite mail la ricezione e coordinarsi con il precedente difensore per il passaggio di consegne
- La rinuncia del difensore produce effetto solo quando l'imputato sia effettivamente assistito da un nuovo difensore e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso; fino a quel momento il difensore rinunciante deve garantire l'assistenza
- La mancata concessione del termine a difesa configura una nullità a regime intermedio: va eccepita immediatamente in udienza (art. 182 c.2) o si perde il diritto di farla valere in sede di legittimità
- Se sussiste un rischio di prescrizione, è obbligo valutare e sollevare la questione tempestivamente: in Cassazione il giudice può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e annullare la sentenza senza rinvio
- Prassi consigliata per l'imputato: in caso di sostituzione del difensore poco prima dell'udienza, richiedere formalmente il rinvio e conservare tutte le ricevute PEC e le comunicazioni con la cancelleria; far verbalizzare in udienza eventuali istanze e risposte (o la loro mancanza)
- Se il difensore designato non può essere presente, il precedente difensore dovrebbe curare la tutela dell'imputato o eccepire l'omessa concessione del termine per preservare i diritti processuali
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