Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13031/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente in relazione a un incidente ferroviario ritenuto imputabile alla sua responsabilità. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha ritenuto legittimo il recesso, interpretando un accordo sindacale del 26 aprile 2013, allegato 4, come disciplina del solo potere aziendale di trattenuta/rivalsa per il danno causato dal dipendente, e non come causa generale di non punibilità disciplinare per chi non avesse avuto sinistri imputabili negli ultimi 60 mesi. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'accordo collettivo, dell'art. 18 l. n. 300/1970 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non punibili le condotte disciplinarmente rilevanti in presenza del requisito dei 60 mesi senza sinistri e applicare la tutela reintegratoria prevista per i fatti punibili con sanzione conservativa; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 385 c.p.c., lamentando che la Corte di rinvio l'avesse condannata alle spese anche del giudizio di legittimità nonostante l'accoglimento, almeno parziale, del precedente ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'accordo sindacale non introduceva una generale causa di esclusione della punibilità disciplinare, ma regolava soltanto una procedura alternativa di trattenuta sullo stipendio per il ristoro del danno arrecato dall'operatore, procedura che, se attivata, impediva l'irrogazione di sanzioni disciplinari nelle condizioni previste dall'accordo. In assenza dell'attivazione di tale procedura, l'azienda poteva legittimamente procedere con il licenziamento disciplinare. Ha inoltre ritenuto corrette le statuizioni sulle spese, affermando che il giudice del rinvio, se chiamato a decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità e se riforma la sentenza di primo grado, deve liquidare le spese dell'intero giudizio secondo il principio della soccombenza valutato sull'esito globale della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    la Corte conferma un'interpretazione del testo contrattuale coerente con il tenore letterale, la lettura sistematica delle clausole e la ratio dell'accordo collettivo

  • art. 18 l. 300/1970

    la tutela reintegratoria per i fatti punibili con sanzione conservativa opera solo quando la contrattazione collettiva qualifichi espressamente la condotta come non idonea a giustificare il licenziamento; qui la previsione invocata era ritenuta non pertinente

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza secondo l'esito complessivo della controversia

  • art. 385 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità quando investito di tale compito dalla cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo collettivo deve essere compiuta secondo il testo, il sistema delle clausole e la funzione complessiva dell'intesa; non è consentito attribuire a una previsione un effetto più ampio di quello che emerge dalla disciplina complessiva.
  • Una clausola collettiva che regoli un meccanismo alternativo di ristoro del danno non equivale, di per sé, a una causa generale di non punibilità disciplinare: l'esclusione della sanzione espulsiva richiede una previsione chiara e univoca.
  • La tutela reintegratoria dell'art. 18, comma 4, St. lav. presuppone che il fatto sia tipizzato dalla contrattazione collettiva come punibile con sanzione conservativa; se la clausola non qualifica così la condotta, la tutela non opera.
  • Il giudice del rinvio, se chiamato a decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità, deve liquidare le spese dell'intero processo in base all'esito globale della lite e non separatamente per singolo grado.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.