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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28716/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza di merito aveva applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 13.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha impugnato in cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. In sostanza contestava che il giudice avesse omesso o errato nel verificare la possibile immediata declaratoria di una causa di non punibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse consentito nel limitato perimetro dei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguardava né l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha pronunciato la declaratoria senza formalità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento applicato dal G.U.P. con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    evocato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza di una causa di non punibilità che avrebbe dovuto essere rilevata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato dalla Corte come norma che limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità pronunciata senza formalità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi specificamente tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è consentito dedurre, nel ricorso avverso il patteggiamento, censure estranee ai limiti legali del mezzo di impugnazione, come la contestazione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., se non riconducibile ai motivi tassativamente previsti.
  • Quando il ricorso proposto contro una sentenza di patteggiamento contiene un motivo non consentito, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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