Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4828/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A) relativa al trasferimento di Euro 345.070 a favore di CARPLAST S.R.L., contestando: 1) la mancata e insufficiente motivazione sull’attribuzione della qualifica di amministratori di fatto e/o sulla responsabilità come concorrenti esterni; 2) la carenza di riscontri a fronte delle dichiarazioni del coimputato Ferrarotti e la richiesta di ulteriori indagini sulle reali titolarità della fiduciaria Consulfiduciaria S.p.A.; 3) la mancata prova della destinazione diversa delle somme e l'effettività delle prestazioni di CARPLAST; 4) l'assenza della prova dell'elemento soggettivo del reato e della situazione di dissesto; 5) la non adeguata motivazione della commisurazione della pena e la disparità di trattamento rispetto a Ferrarotti; 6) la conferma delle statuizioni civili e della provvisionale nonostante la prova dell'esecuzione di lavori e l'attribuibilità del maggior danno al solo Ferrarotti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di specificità e per tentativo di riesame delle risultanze di merito. I giudici hanno ritenuto la motivazione dei gradi di merito lineare e plausibile: le dichiarazioni del coimputato Ferrarotti, adeguatamente riscontrate da elementi documentali e logico-inferenziali, sono state considerate idonee a sostenere la condanna dei ricorrenti come amministratori di fatto; ritenute infondate le censure sulla natura delle prestazioni e sulla prova del dissesto; legittima la commisurazione della pena e corrette le statuizioni civili (quantificazione rinviata al giudizio civile; provvisionale non impugnabile in cassazione). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di Euro 3000 alla Cassa delle ammende e al rimborso di Euro 4000 per spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 219 comma 1 L.F. (Legge fallimentare)

    La circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 1 L.F. è stata richiamata come elemento aggravante della distrazione contestata.

  • art. 217 comma 1 n. 2 L.F.

    Richiamata in rapporto all'alternativa di bancarotta semplice; la Corte ha rilevato che la doglianza sulla qualificazione del fatto non supera la valutazione di merito.

  • art. 33 L.F.

    Le dichiarazioni del fallito alla curatela, richiamate nella relazione ex art. 33 L.F., possono essere utilizzate come prova se riscontrate; la Corte ne ha ammesso la rilevanza unitamente ad altri elementi.

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma 2 e 3)

    Le dichiarazioni della chiamata di correo/coimputato possono costituire prova piena se valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità; il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare la natura e il grado dei riscontri.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità a vizi di motivazione e di diritto specificamente enunciati; ricorsi vaghi o che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.

  • art. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Rilevati come fondamento dell'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione; la mera ripetizione delle doglianze di appello porta all'inammissibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della pena nei gradi di merito sia stata conforme agli obblighi di argomentazione richiesti, senza motivo di intervento in cassazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena base richiamati dai giudici di merito; la discrezionalità di merito nel bilanciamento delle circostanze è stata ritenuta legittima.

  • art. 185 cod. pen. e artt. 2043, 2055, 2059 cod. civ.

    Base giuridica della solidarietà nella responsabilità civile per il danno derivante dal reato; la Corte ha confermato la solidarietà tra i condannati e il rinvio sulla quantificazione al giudice civile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che giustifica la condanna alle spese processuali e all'ammenda in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna economica di Euro 3000.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Rilevato che il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi della norma richiamata.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici: non è ammessa la mera riproposizione delle doglianze di merito senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze impugnate.
  • Le dichiarazioni del coimputato (chiamata in correità) possono assumere valore probatorio rilevante se supportate da riscontri esterni; non è richiesta una prova autonoma ma elementi di conferma che il giudice di merito valuta liberamente.
  • La Corte di legittimità non procede a un nuovo esame del merito o della valutazione delle prove se la motivazione dei giudici di merito è complessivamente logica e coerente.
  • La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo per carenze motivazionali manifeste o per errori di diritto.
  • Le statuizioni civili accessorie (quantificazione del danno) possono essere rinviate al giudizio civile; la provvisionale provvisoriamente esecutiva è decisione discrezionale e difficilmente sindacabile in cassazione.
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se emerge colpa nella formulazione dei motivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.