Cassazione Penale, Sentenza n. 4828/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A) relativa al trasferimento di Euro 345.070 a favore di CARPLAST S.R.L., contestando: 1) la mancata e insufficiente motivazione sull’attribuzione della qualifica di amministratori di fatto e/o sulla responsabilità come concorrenti esterni; 2) la carenza di riscontri a fronte delle dichiarazioni del coimputato Ferrarotti e la richiesta di ulteriori indagini sulle reali titolarità della fiduciaria Consulfiduciaria S.p.A.; 3) la mancata prova della destinazione diversa delle somme e l'effettività delle prestazioni di CARPLAST; 4) l'assenza della prova dell'elemento soggettivo del reato e della situazione di dissesto; 5) la non adeguata motivazione della commisurazione della pena e la disparità di trattamento rispetto a Ferrarotti; 6) la conferma delle statuizioni civili e della provvisionale nonostante la prova dell'esecuzione di lavori e l'attribuibilità del maggior danno al solo Ferrarotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di specificità e per tentativo di riesame delle risultanze di merito. I giudici hanno ritenuto la motivazione dei gradi di merito lineare e plausibile: le dichiarazioni del coimputato Ferrarotti, adeguatamente riscontrate da elementi documentali e logico-inferenziali, sono state considerate idonee a sostenere la condanna dei ricorrenti come amministratori di fatto; ritenute infondate le censure sulla natura delle prestazioni e sulla prova del dissesto; legittima la commisurazione della pena e corrette le statuizioni civili (quantificazione rinviata al giudizio civile; provvisionale non impugnabile in cassazione). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di Euro 3000 alla Cassa delle ammende e al rimborso di Euro 4000 per spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 219 comma 1 L.F. (Legge fallimentare)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 1 L.F. è stata richiamata come elemento aggravante della distrazione contestata.
art. 217 comma 1 n. 2 L.F.
Richiamata in rapporto all'alternativa di bancarotta semplice; la Corte ha rilevato che la doglianza sulla qualificazione del fatto non supera la valutazione di merito.
art. 33 L.F.
Le dichiarazioni del fallito alla curatela, richiamate nella relazione ex art. 33 L.F., possono essere utilizzate come prova se riscontrate; la Corte ne ha ammesso la rilevanza unitamente ad altri elementi.
art. 192 cod. proc. pen. (comma 2 e 3)
Le dichiarazioni della chiamata di correo/coimputato possono costituire prova piena se valutate unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità; il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare la natura e il grado dei riscontri.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità a vizi di motivazione e di diritto specificamente enunciati; ricorsi vaghi o che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
art. 581 e 591 cod. proc. pen.
Rilevati come fondamento dell'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione; la mera ripetizione delle doglianze di appello porta all'inammissibilità.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della pena nei gradi di merito sia stata conforme agli obblighi di argomentazione richiesti, senza motivo di intervento in cassazione.
Principi per la determinazione della pena base richiamati dai giudici di merito; la discrezionalità di merito nel bilanciamento delle circostanze è stata ritenuta legittima.
art. 185 cod. pen. e artt. 2043, 2055, 2059 cod. civ.
Base giuridica della solidarietà nella responsabilità civile per il danno derivante dal reato; la Corte ha confermato la solidarietà tra i condannati e il rinvio sulla quantificazione al giudice civile.
Norma che giustifica la condanna alle spese processuali e all'ammenda in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna economica di Euro 3000.
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Rilevato che il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi della norma richiamata.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: non è ammessa la mera riproposizione delle doglianze di merito senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze impugnate.
- Le dichiarazioni del coimputato (chiamata in correità) possono assumere valore probatorio rilevante se supportate da riscontri esterni; non è richiesta una prova autonoma ma elementi di conferma che il giudice di merito valuta liberamente.
- La Corte di legittimità non procede a un nuovo esame del merito o della valutazione delle prove se la motivazione dei giudici di merito è complessivamente logica e coerente.
- La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo per carenze motivazionali manifeste o per errori di diritto.
- Le statuizioni civili accessorie (quantificazione del danno) possono essere rinviate al giudizio civile; la provvisionale provvisoriamente esecutiva è decisione discrezionale e difficilmente sindacabile in cassazione.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se emerge colpa nella formulazione dei motivi.
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