Cassazione Civile, Ordinanza n. 05385/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
Una comproprietaria ha convenuto in giudizio i fratelli e la società che utilizzava il complesso immobiliare in comproprietà, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire un terzo dei canoni di locazione dal momento della cessione della propria quota societaria, oltre ai canoni futuri. La vicenda riguardava un complesso immobiliare ad uso commerciale, composto da più unità, utilizzato dalla società in assenza di un regolamento contrattuale scritto, salvo un locale concesso in comodato. Dopo il mutamento del rito in materia locatizia, l’attrice aveva integrato la domanda richiamando anche l’art. 1102 c.c., sostenendo di essere stata privata del pari godimento della cosa comune dagli altri comproprietari. I giudici di merito hanno rigettato la pretesa ritenendo, da un lato, esistente un comodato dell’intero complesso e, dall’altro, inammissibile la nuova domanda ex art. 1102 c.c. perché formulata per la prima volta nella memoria integrativa. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente qualificato come domanda nuova quella introdotta con la memoria ex art. 426 c.p.c., senza considerare che si trattava della stessa vicenda sostanziale e dello stesso bene della vita, ossia la pretesa economica connessa al mancato godimento pro quota del bene comune, già dedotta in primo grado e ribadita in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel reputare inammissibile la domanda fondata sull’art. 1102 c.c. solo perché formulata nella memoria integrativa depositata dopo il mutamento del rito. La Suprema Corte ha richiamato il principio, elaborato per i riti speciali e in particolare per il rito del lavoro, secondo cui con la memoria integrativa è consentita la precisazione e modificazione delle domande, purché restino connesse alla medesima vicenda sostanziale e non siano compromesse le difese della controparte. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla distinzione tra emendatio e mutatio libelli, osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare prima se il bene della vita richiesto fosse lo stesso e poi se la modifica fosse ammissibile. Poiché tale verifica non è stata compiuta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura riguarda la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di merito.
È richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre un errore di diritto nella qualificazione della domanda.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La violazione denunciata viene ricondotta al vizio di nullità della sentenza per error in procedendo.
La memoria integrativa depositata dopo il mutamento del rito può consentire precisazione e modificazione delle domande, secondo il principio richiamato dalla Corte.
La domanda della parte ricorrente è stata ricondotta all'uso della cosa comune e al preteso impedimento del pari godimento del bene da parte degli altri comproprietari.
È richiamato nel passaggio in cui la Corte spiega la trasformazione del procedimento e la cristallizzazione del thema decidendum nel rito speciale in materia locatizia.
È richiamato, tramite le Sezioni Unite, per il principio secondo cui la modificazione della domanda è ammessa se resta connessa alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudica il contraddittorio.
Massime di principio
- Nel rito speciale che segue alla trasformazione del processo per opposizione alla convalida di sfratto, la memoria integrativa può non solo precisare ma anche modificare le domande, purché la modifica resti inserita nella medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
- La distinzione tra emendatio libelli e mutatio libelli non dipende dalla mera introduzione di una diversa norma invocata, ma dalla verifica se il bene della vita richiesto resti il medesimo e se la controparte subisca un pregiudizio difensivo o un indebito allungamento dei tempi processuali.
- Il giudice di merito, prima di dichiarare nuova e quindi inammissibile una domanda formulata in sede di integrazione del rito, deve accertare in concreto l’identità della pretesa sostanziale e confrontarsi con il principio di ammissibilità delle modifiche compatibili con il thema decidendum già introdotto.
- In materia di comunione, la pretesa del comproprietario escluso dal godimento del bene comune può essere valutata in termini di ristoro economico connesso alla privazione dell’utilizzazione pro quota, se la domanda si colloca nella medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio.
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