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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14027/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cardullo ha impugnato per vizio di qualificazione del fatto, sostenendo che la somma pagata a Greco e Boretti non era finalizzata al compimento di un "atto contrario ai doveri d'ufficio" e quindi doveva essere riqualificata da corruzione propria (art. 319 c.p.) a corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Greco ha dedotto (i) illegittimo uso di intercettazioni per mancanza di autorizzazione del Gip e (ii) incongruenza perché i coimputati sono stati assolti per alcuni capi con la formula "il fatto non sussiste" mentre per lui la condanna è stata confermata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Cardullo: ha ritenuto che il fatto a lui ascritto vada qualificato ex art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e, trattandosi di fatti del 2014, ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza di condanna. Per effetto estensivo dell'annullamento in favore del Cardullo, la declaratoria di estinzione per prescrizione è stata altresì disposta, limitatamente al capo H), a favore di Greco. Il ricorso di Greco è stato dichiarato inammissibile per tardività e aspecificità: tuttavia la pronuncia ha riqualificato il capo H1) a carico di Greco (art. 318) e, per effetto dell'estensione, ha rideterminato la pena complessiva di Greco in anni sei e mesi nove di reclusione. Greco è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; le statuizioni civili (risarcitorie) sono state confermate ove richiesto.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen. (corruzione propria)

    La Corte ricorda che questa fattispecie richiede la promessa o la dazione finalizzata al compimento di uno specifico "atto contrario ai doveri d'ufficio"; non è sufficiente la mera strumentalizzazione o il semplice coinvolgimento nell'interesse del privato

  • art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione)

    Nel caso ricostruito i fatti sono stati ritenuti più compatibili con l'art. 318: mancava l'atto specifico contrario ai doveri d'ufficio promesso o realizzato, per cui la corretta qualificazione è la corruzione per l'esercizio della funzione

  • art. 581 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in merito all'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la Corte di merito aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello di Greco in primo grado per aspecificità

  • art. 585 comma 1 lett. c) in riferimento all'art. 544 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama il termine per la proposizione del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato la tardività del ricorso di Greco rispetto al termine di 45 giorni

  • art. 578 cod. pen.

    Conferma delle statuizioni civili a fronte dell'accertamento della dazione di denaro non contestata: anche se il reato principale è stato riqualificato o estinto per prescrizione, le statuizioni civili possono essere confermate ai sensi dell'art. 578

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte fa riferimento per l'estensione in bonam partem degli effetti dell'impugnazione a favore dei coimputati, quando non si tratti di motivi esclusivamente personali

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla concorso di persone nel capo di imputazione B) e L); la Corte ha valutato l'assenza di contributo concorsuale di Boretti rispetto agli stessi capi contestati a Greco

Massime di principio

  • La distinzione tra art. 319 e art. 318 c.p. è cruciale: la corruzione propria (art. 319) richiede l'esistenza di un atto specifico contrario ai doveri d'ufficio; in assenza di tale atto la fattispecie va riqualificata ex art. 318.
  • La mera percezione di denaro in coincidenza con l'interesse a un provvedimento amministrativo non implica automaticamente corruzione propria se non è dimostrato un atto concreto e contrario ai doveri d'ufficio.
  • L'effetto estensivo di un annullamento o di una declaratoria di estinzione (prescrizione) operante a favore di un ricorrente può essere esteso ai coimputati non appellanti o il cui ricorso sia inammissibile, purché l'effetto non derivi da motivi esclusivamente personali.
  • In cassazione le censure sulle intercettazioni richiedono di illustrare l'impatto che l'eventuale esclusione della prova avrebbe sulla "prova di resistenza": se le residue risultanze sono sufficienti, la censura è inammissibile per aspecificità.
  • La tardività o la mancanza di specificità dell'impugnazione in appello o in cassazione comporta inammissibilità; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione del provvedimento impugnato.
  • Anche quando il reato principale è riqualificato o estinto, le statuizioni civili possono essere confermate se gli elementi di fatto che le sorreggono permangono.

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