Cassazione Civile, Ordinanza n. 34544/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo, nel fallimento successivo di una società, del credito professionale vantato da due soggetti per l’attività di assistenza svolta nella fase di predisposizione e presentazione di una domanda di concordato preventivo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, riconoscendo una quota in prededuzione e una quota in privilegio, ed escludendo una parte rilevante perché ritenuta non proporzionata all’attività svolta e comunque legata a una procedura di concordato che era stata dichiarata inammissibile/revocata. I professionisti hanno proposto opposizione ex art. 98 l. fall., respinta dal Tribunale di Treviso. In cassazione hanno dedotto la violazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., sostenendo che il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato preventivo sarebbe prededucibile per il solo fatto di essere sorto in funzione della procedura, senza necessità di verificare ex post la concreta utilità conseguita dai creditori; hanno inoltre contestato che la funzionalità della prestazione possa essere esclusa solo perché la procedura non ha avuto esito favorevole. La curatela ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Treviso. Ha ritenuto corretta l’esclusione della prededuzione perché la prestazione professionale, pur inserita nella fase di accesso al concordato, non era risultata funzionale alle finalità della procedura secondo un giudizio ex ante. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 42093/2021, secondo cui la prededucibilità del credito del professionista richiede che l’attività sia funzionale alla procedura concordataria e abbia contribuito, con inerenza necessaria, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, oltre al fatto che il debitore sia stato ammesso alla procedura. Nel caso concreto, però, il piano era originariamente inidoneo, fondato su un credito rilevante contestato e non adeguatamente svalutato, tanto che il Tribunale aveva imposto una garanzia fideiussoria poi non prestata; la procedura si era inoltre interrotta rapidamente prima del coinvolgimento dei creditori. La Corte ha quindi concluso che il giudice di merito non aveva applicato una valutazione ex post di mera utilità, ma un giudizio ex ante di non funzionalità della prestazione alle finalità tipiche del concordato.
Norme richiamate
norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo
art. 111, comma 2, legge fallimentare
la prededuzione non spetta automaticamente ai crediti professionali sorti in occasione del concordato, ma solo se l’attività è funzionale alle finalità della procedura secondo un giudizio ex ante
l’ammissione del debitore alla procedura costituisce presupposto rilevante, ma non sufficiente, per la prededucibilità
art. 161, comma 6, legge fallimentare
richiamato per descrivere la parallela iniziativa concorsuale del debitore e il contesto della crisi
titolo di privilegio riconosciuto in parte al credito professionale
richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite sulla non necessaria portata preservativa economica del ricorso al concordato
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
norma sulle conseguenze economiche del rigetto del ricorso in cassazione
Massime di principio
- Il credito del professionista incaricato di assistere il debitore nell’accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione è concretamente funzionale alle finalità della procedura, con giudizio da compiersi ex ante e non sulla sola base dell’esito finale.
- La mera presentazione della domanda di concordato o l’apertura formale della procedura non bastano, da sole, a fondare la prededuzione: occorre che l’attività abbia un nesso causale adeguato con una proposta e un piano idonei a essere sottoposti alla valutazione dei creditori.
- La funzionalità richiesta dall’art. 111, comma 2, l. fall. non coincide con una generica utilità ex post per il ceto creditorio; può essere esclusa quando il piano sia originariamente inidoneo, non realizzabile o privo dei requisiti minimi per consentire il coinvolgimento effettivo dei creditori.
- In presenza di un concordato ammesso ma subito travolto da criticità originarie e da un piano non realistico, il giudice può negare la prededuzione del credito professionale se risulta che l’attività non ha contribuito, secondo un apprezzamento ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali.
- L’onere di dimostrare la funzionalità della prestazione alla procedura grava sul creditore che chiede la prededuzione, dovendo emergere elementi specifici dell’adeguatezza dell’attività rispetto alla causa concreta del concordato.
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