Cassazione Penale, Sentenza n. 9350/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che gli aveva applicato gli arresti domiciliari per reati di stupefacenti, deducendo: carenza e contraddittorietà della motivazione; mancata considerazione della giovane età (19 anni), dell'assenza di precedenti e del presunto proscioglimento per pregresse accuse (sentenza del G.I.P. 17/4/2023) non prodotto; mancato apprezzamento del contratto di apprendistato full time (13/9/2023) come elemento di radicamento in attività lecite; motivazione apodittica sulla personalità e sulla modifica dello stile di vita; errori nella riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (soprattutto rifiuto della "lieve entità" del comma 5), e criticità nel computo dei profitti illeciti sommando più capi senza valutare singole condotte limitate a un arco temporale di due mesi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha confermato la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 1, perché gli accertamenti (intercettazioni, ruoli svolti, disponibilità di veicolo con quasi 30 g di cocaina, quattro bilancini, uso di utenze intestate a terzi, rapporti stretti con il referente Francesco Mozzetta e guadagni giornalieri intercettati di 1.500/2.000 euro) delineano un'attività di spaccio stabile e ramificata, non episodica, con divisione di ruoli e posti fissi di consegna. Ha motivatamente escluso la riconducibilità alla fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, perché la valutazione della lieve entità dipende dalla capacità di azione, dalla rete e dall'entità movimentata nel tempo, non solo dalla quantità per singola cessione. Quanto alle esigenze cautelari, ha confermato gli arresti domiciliari per il pericolo di recidiva: il contratto di apprendistato, stipulato da poco, non è idoneo a prevalere sulle risultanze investigative; inoltre non risultava la produzione in sede cautelare della sentenza di proscioglimento invocata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione delle condotte in base al complessivo quadro indiziario, configurando reati per detenzione/smercio di stupefacenti. La valutazione prende in considerazione il ruolo del soggetto nella rete, le modalità operative e le prove (intercettazioni, rinvenimenti, strumenti di pesatura).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5 (lieve entità)
comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Il riconoscimento della lieve entità richiede valutazione globale: non è sufficiente la modicità della singola cessione. Vanno considerate la quantità complessiva movimentata nel tempo, il numero di assuntori riforniti, la rete organizzativa e le modalità operative. Nel caso il Tribunale ha escluso la lieve entità per la stabilità e l'ampiezza dell'attività di spaccio.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74 (richiamato nel testo)
L'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stato evocato per spiegare che, pur non essendo stata riconosciuta un'associazione, l'attività contestata aveva comunque caratteri di stabilità e divisione di ruoli rilevanti ai fini della qualificazione della condotta.
lesioni e minacce aggravate ex art. 604-ter cod. pen.
La menzione di un carico pendente per reati di lesioni/minacce aggravate e porto d'armi è stata utilizzata a supporto della valutazione della pericolosità sociale e della propensione a delinquere ai fini cautelari; il ricorrente non ha prodotto in sede cautelare la sentenza di proscioglimento invocata.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta di spaccio non dipende solo dalla quantità sequestrata in una singola cessione: i giudici valutano la capacità organizzativa, la ripetitività, la rete di contatti e i profitti nel tempo per escludere la lieve entità (art. 73, comma 5).
- Intercettazioni, conversazioni che evidenziano ruoli, luoghi di nascondiglio, disponibilità di veicoli con quantitativi significativi e strumenti (bilancini) sono elementi forti per la riqualificazione e per il mantenimento di misure cautelari.
- Un contratto di lavoro o apprendistato di breve durata non è di per sé idoneo a escludere il pericolo di reiterazione e a superare risultanze investigative che indicano un inserimento stabile nel traffico di stupefacenti.
- La parte che invoca un provvedimento favorevole (es. proscioglimento) deve provare la circostanza nella specifica sede cautelare; la mera allegazione senza produzione non vincola il giudice delle misure.
- La valutazione della lieve entità richiede un giudizio complessivo che consideri la capacità di diffusione sul mercato di riferimento e non si limiti al dato quantitativo statico.
- Per giustificare misure cautelari detentive concorrenti sono rilevanti anche elementi come la manomissione di sistemi di intercettazione o altri comportamenti idonei a ostacolare l'attività investigativa, che attestano pericolosità e rifiuto di collaborazione.
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