Cassazione Civile, Ordinanza n. 19874/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta dai contribuenti, ritenendo provata l'avvenuta definizione della lite secondo la disciplina agevolativa richiamata e l'integrale pagamento del dovuto. Ne è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, accogliendo l'appello incidentale dei contribuenti, aveva annullato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di una società e dei soggetti collegati, con contestazioni di maggior reddito societario, IRPEF, IRAP e altri tributi. I contribuenti si sono costituiti con controricorso. Successivamente, hanno depositato documentazione ex art. 372 c.p.c. per dimostrare di avere definito la lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; l'Agenzia non ha eccepito nulla al riguardo.
Norme richiamate
deposito di documenti in cassazione
La Corte ha ritenuto ammissibile il deposito documentale volto a comprovare l'avvenuta definizione della lite pendente.
La documentazione è stata ritenuta idonea a dimostrare la definizione agevolata della controversia e il pagamento integrale di quanto dovuto.
conversione del D.L. n. 119/2018
È richiamata come fonte di conversione della disciplina sulla definizione delle liti pendenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione documentale ex art. 372 c.p.c. è utilizzabile per dimostrare fatti sopravvenuti estintivi del giudizio, quando la documentazione attenga a circostanze rilevanti e non contestate.
- La definizione della lite pendente ai sensi della disciplina agevolativa tributaria, quando risulti documentata e accompagnata dall'integrale pagamento del dovuto, comporta l'estinzione del giudizio anche in Cassazione.
- Se la parte avversa non contesta l'intervenuta definizione della lite, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo sulla base della documentazione prodotta.
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