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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17286/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata spettante a un assicurato invalido. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto alla prestazione con decorrenza indicata in sede amministrativa, rigettando la diversa tesi dell’INPS, secondo cui il trattamento doveva decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista. La corte d’appello, invece, aveva anticipato ulteriormente la decorrenza e aveva ritenuto non applicabile lo slittamento di 12 mesi previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ai lavoratori invalidi che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sostenendo che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia opera in via generale, salve le sole deroghe tassative, ed è finalizzato al contenimento della spesa previdenziale; il resistente ha difeso la decisione impugnata sostenendo l’esclusione del differimento per la particolare categoria degli invalidi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’INPS. Ha affermato che il differimento di dodici mesi della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha portata generale e si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipate riconosciute agli invalidi, non essendo prevista una esclusione espressa per tale categoria. Ha quindi cassato la sentenza di appello e rinviato alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, affinché ridetermini la corretta decorrenza della pensione applicando i principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dalla normativa del 2010 ha natura generale e si applica a tutti gli assicurati che maturino il diritto al trattamento, salvo esclusioni espresse.
  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non costituisce una pensione diretta di invalidità, ma rientra nei trattamenti di vecchiaia; di conseguenza, in mancanza di una deroga testuale, le regole generali sullo slittamento della decorrenza restano applicabili.
  • Nell’interpretazione di norme previdenziali finalizzate al contenimento della spesa, il dato letterale e la presenza di deroghe tassative depongono per un’applicazione ampia della disciplina generale.
  • La previsione di un trattamento di favore per gli invalidi non esclude, di per sé, l’applicazione di meccanismi generali di differimento della prestazione, purché il bilanciamento normativo non sia irragionevole.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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