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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34319/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2006, 2007 e 2008 emesso per la Centrale Alessandro Volta, con incremento delle superfici tassabili rispetto alla denuncia della società. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado; in appello era stato accolto solo parzialmente, riducendo le superfici tassabili in base a una convenzione stragiudiziale stipulata tra le parti per le annualità 2009 e 2010. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 62, comma 3, e 70 d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che la contribuente non avesse assolto l’onere di indicare e provare quali superfici fossero destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti direttamente; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1965 e seguenti c.c., censurando l’attribuzione di efficacia retroattiva alla convenzione del 2009-2010, ritenuta dalla CTR decisiva per la quantificazione delle superfici imponibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di esenzioni/riduzioni TARSU per aree che non producono rifiuti o producono rifiuti speciali, l’onere di provare i presupposti dell’agevolazione grava sul contribuente; nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto, con motivazione congrua e quindi non sindacabile in cassazione, che la società aveva assolto tale onere anche valorizzando la convenzione intervenuta tra le parti come esito terminale di un confronto sullo stato dei luoghi. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché la convenzione non è stata utilizzata come fonte di una vera efficacia retroattiva, ma come conferma di un accertamento di fatto già altrimenti giustificato e come momento conclusivo del contraddittorio tra le parti. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507 del 1993

    "sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3"

    Il contribuente che chiede l’esenzione/riduzione per aree che non producono rifiuti o producono rifiuti speciali deve provarne i presupposti e l’estensione.

  • art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993

    È richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione agli obblighi dichiarativi del contribuente sulle superfici tassabili.

  • artt. 1965 e segg. c.c.

    La Corte esclude che la convenzione tra le parti sia stata utilizzata come transazione con efficacia retroattiva; è stata considerata solo come conferma di un accertamento di fatto e come esito del confronto tra le parti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, chi invoca una esenzione o riduzione per aree non produttive di rifiuti o produttive di rifiuti speciali sopportati direttamente deve allegare e provare i relativi presupposti, inclusa l’estensione delle superfici interessate.
  • L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione, anche quando venga fondato su elementi documentali emersi nel contraddittorio tra le parti.
  • Una convenzione stragiudiziale successiva può essere utilizzata come elemento di conferma o di riscontro di un accertamento di fatto già supportato da altre risultanze, senza che ciò comporti necessariamente attribuirle efficacia retroattiva come fonte autonoma della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che, nella sostanza, mira a rimettere in discussione la valutazione probatoria e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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