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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25420/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva da due giudizi aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione su immobili siti in Prato, uno introdotto nel 2009 e ancora pendente in appello, l'altro instaurato nel 2013 dinanzi al Tribunale di Prato. Il ricorrente sosteneva che il secondo giudizio fosse improcedibile o comunque improseguibile per litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., poiché la medesima questione di divisione dei beni era già stata dedotta nel precedente processo. L'ordinanza impugnata aveva tuttavia respinto l'eccezione di litispendenza e disposto le operazioni di vendita in un unico lotto. Con il regolamento di competenza il ricorrente chiedeva quindi di accertare che la competenza a decidere sulla divisione non spettasse al Tribunale di Prato, dovendo prevalere il giudizio anteriormente instaurato e ancora pendente in appello. La banca controricorrente si costituiva tardivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato preliminarmente la tardività del controricorso della banca, notificato oltre il termine di venti giorni. Nel merito processuale, ha condiviso l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Pubblico Ministero perché la questione di litispendenza era già stata esaminata e rigettata con sentenza non definitiva del 28 novembre 2013, non impugnata con regolamento di competenza. La Corte ha applicato il principio secondo cui i provvedimenti in tema di litispendenza, analogamente a quelli in tema di sospensione ex art. 295 c.p.c., non possono essere elusi mediante un'istanza di revoca del provvedimento originario seguita dall'impugnazione del solo provvedimento confermativo: il termine per proporre regolamento decorre dal primo provvedimento e, se non rispettato, il successivo regolamento è inammissibile. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo al ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato come norma sulla litispendenza tra giudizi aventi il medesimo oggetto; la Corte ne assume la rilevanza ai fini della questione processuale, ma non entra nel merito della sua applicazione sostanziale per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 47, comma 2, c.p.c.

    indicato come termine perentorio per proporre il regolamento di competenza

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardivo il controricorso

  • art. 295 c.p.c.

    utilizzato in via analogica per affermare che i provvedimenti sulla litispendenza, come quelli sulla sospensione necessaria, non possono essere aggirati con istanze di revoca al giudice che li ha pronunciati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza avverso provvedimenti che decidono sulla litispendenza si applica, per analogia, il principio elaborato in tema di sospensione necessaria: il provvedimento non può essere neutralizzato da una mera istanza di revoca e la sua mancata tempestiva impugnazione rende inammissibile il regolamento successivamente proposto.
  • Quando la parte ottiene un provvedimento meramente confermativo di un precedente rigetto dell'eccezione processuale, il termine per impugnare decorre dal primo provvedimento, non dal successivo atto confermativo.
  • La tardiva proposizione del controricorso comporta la sua inammissibilità, senza effetti sulle spese quando il controricorso stesso è intempestivo.
  • L'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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