Cassazione Civile, Ordinanza n. 23176/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente del terzo settore)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha cancellato un'associazione dal registro delle Onlus, ritenendo insussistenti i requisiti richiesti e facendo decorrere la perdita delle agevolazioni fiscali sin dal 1° gennaio 2016. L'associazione ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'assenza di prova della richiesta del parere preventivo previsto dalla disciplina di settore e del successivo sollecito al Ministero competente; sia la CTP sia la CTR hanno accolto il ricorso, ritenendo non dimostrato dall'Ufficio l'avvio della consultazione obbligatoria. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulle Onlus e dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, sostenendo che il parere fosse obbligatorio ma non vincolante, che in mancanza di risposta nel termine l'Ufficio potesse procedere autonomamente e che non fosse necessaria l'allegazione del parere o della richiesta al provvedimento finale; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., assumendo che la CTR avesse pronunciato su una questione non devoluta, ossia la necessità del parere, mentre la reale contestazione riguardava solo la sua mancata richiesta o allegazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, secondo la disciplina applicabile e la propria giurisprudenza, il parere dell'organo competente sulle Onlus è obbligatorio, ancorché non vincolante, e che l'Ufficio può procedere autonomamente solo dopo averlo richiesto e decorso il termine senza risposta; pertanto la Corte di merito aveva correttamente fondato la decisione sul fatto che non fosse stata fornita prova dell'avvenuta richiesta della consultazione obbligatoria. Ha inoltre osservato che il richiamo all'obbligatorietà del parere costituiva il presupposto logico della verifica in fatto compiuta dal giudice d'appello, senza violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. Infine, ha ritenuto che i motivi di ricorso mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti già scrutinati nei gradi di merito, preclusa in sede di legittimità e coperta, peraltro, dalla doppia conforme. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma di riferimento per la censura di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi e tendeva alla rivalutazione del fatto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stata invocata per dedurre nullità della sentenza per asserita violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la sentenza di merito si era pronunciata sul punto controverso
richiamato per lamentare ultrapetizione o pronuncia su questione non dedotta; la Corte ha escluso la violazione
richiamato nel motivo di nullità della sentenza; la Corte non ha ravvisato la denunciata violazione
artt. 10, 11, 12 d.lgs. n. 460 del 1997
disciplinano il regime delle Onlus e il procedimento di cancellazione dal registro, che richiede il previo consulto dell'organo competente
art. 4 d.P.C.m. n. 329 del 2001
prevede la richiesta del parere all'organo competente e consente all'Amministrazione di procedere autonomamente solo decorso il termine senza risposta, salvo diversa indicazione istruttoria del Ministero
richiamato insieme alla disciplina delle Onlus come fonte regolamentare del procedimento
art. 21-octies legge n. 241 del 1990
invocato dall'Ufficio per sostenere l'irrilevanza di eventuali vizi formali, ma la Corte non ha accolto la tesi perché il tema decisivo era la prova dell'avvio del consulto obbligatorio
art. 8, comma 23, d.l. n. 16 del 2012 conv. con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012
richiamato per indicare il passaggio delle competenze consultive dall'Agenzia delle Onlus alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali
richiamato dalla Corte per evidenziare la preclusione al controllo di merito in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di cancellazione dal registro delle Onlus, il parere dell'organo consultivo competente è obbligatorio: non è vincolante, ma la sua richiesta costituisce un passaggio necessario del procedimento.
- L'Amministrazione può procedere autonomamente solo se il parere non interviene nel termine previsto, oppure se ne discosta motivatamente; tuttavia deve comunque essere dimostrato che la richiesta di consulto sia stata effettivamente inoltrata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei documenti già esaminati dai giudici di merito.
- La doglianza per ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando la sentenza si limiti a fondare la decisione su un presupposto logico-giuridico necessario rispetto al punto effettivamente controverso.
- In presenza di doppia conforme, è preclusa in cassazione la censura che miri a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
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