Cassazione Penale, Ordinanza n. 00442/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la responsabilità dell'imputato per aver esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore, dopo un precedente verbale di contestazione divenuto definitivo per la medesima violazione. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva: 1) carenza di motivazione sull'effettivo svolgimento dell'attività contestata e sul presupposto della recidiva a seguito di provvedimento definitivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi generici, non confrontati con la motivazione delle sentenze di merito, e ha rilevato che i giudici territoriali avevano accertato l'attività abusiva di parcheggiatore e la precedente sanzione definitiva nel biennio; inoltre avevano motivatamente escluso sia la particolare tenuità del fatto, sia la concessione delle attenuanti generiche, in ragione dell'abitualità della condotta e dei numerosi precedenti penali.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
Norma incriminatrice contestata, richiamata come base della responsabilità per l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore con presupposto della previa sanzione definitiva nel biennio.
La Corte conferma il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando la non lieve offensività e l'abitualità della condotta.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto congruamente motivato sulla base della negativa personalità dell'imputato e dei numerosi precedenti penali.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non ascrivibile ad assenza di colpa, segue la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a prospettazioni generiche o meramente assertive, senza confrontarsi con la motivazione congrua e логica della sentenza impugnata.
- La configurabilità del reato può essere confermata quando i giudici di merito abbiano accertato in fatto lo svolgimento dell'attività abusiva e la ricorrenza del presupposto normativo della reiterazione o della precedente sanzione definitiva, richiesto dalla fattispecie.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimamente esclusa quando l'offesa non sia tenue e la condotta risulti abituale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, fondata su elementi quali precedenti penali e personalità negativa dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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