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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30117/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il ricorrente non ha allegato l'avvenuta dichiarazione di estinzione degli effetti penali della condanna a pena sospesa e ha richiamato un precedente non pertinente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, è stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza definitiva del 2013, perché nel quinquennio dall'irrevocabilità di quella decisione l'interessato avrebbe commesso un ulteriore reato della stessa indole, poi definito con sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. divenuta definitiva nel 2019. Il ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 674 c.p.p., 445 c.p.p. e 168 c.p., sostenendo che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, gli effetti estintivi della sospensione condizionale sarebbero maturati prima dell'irrevocabilità della sentenza successiva e, dunque, non sarebbe stata più possibile la revoca del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 674 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 445 c.p.p. e 168 c.p. come parametro della dedotta violazione, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 445 c.p.p.

    la difesa invoca la norma per sostenere che la declaratoria di estinzione conseguente al patteggiamento impedirebbe la revoca della sospensione condizionale; la Corte richiama l'orientamento secondo cui l'estinzione del reato oggetto di patteggiamento impedisce la revoca del beneficio concesso con la medesima sentenza, ma segnala anche un diverso indirizzo più recente in tema di stabilità dei provvedimenti esecutivi.

  • art. 168 c.p.

    norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di un nuovo reato nel quinquennio; la Corte richiama l'orientamento per cui la revoca ha natura dichiarativa e prende atto di una decadenza già verificatasi ope legis.

  • art. 167 c.p.

    richiamato per affermare che, in materia di sospensione condizionale, la nozione di commissione del reato si riferisce alla data di consumazione del fatto nel quinquennio, ma l'effetto ostativo richiede l'accertamento definitivo del nuovo reato.

  • art. 27, comma primo, Cost.

    la Corte richiama la presunzione di non colpevolezza per affermare che l'effetto ostativo alla estinzione del reato presuppone l'accertamento definitivo del nuovo illecito.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato per qualificare la sentenza di applicazione della pena concordata intervenuta nel 2019.

Massime di principio

  • In materia di sospensione condizionale della pena, la revoca del beneficio ex art. 168 c.p. opera quando, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza, il condannato commetta un nuovo reato che sia poi definitivamente accertato; il mero fatto storico, da solo, non basta se manca il definitivo accertamento.
  • La declaratoria di estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento ex art. 445, comma 2, c.p.p. può impedire la revoca della sospensione condizionale concessa con la medesima sentenza, ma la questione va verificata alla luce della concreta sequenza temporale e dell'effettiva maturazione degli effetti estintivi.
  • I provvedimenti del giudice dell'esecuzione hanno stabilità relativa e la revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa, perché prende atto di una decadenza già verificatasi ope legis.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che invochi un precedente non pertinente e non confronti specificamente il dato decisivo della mancata allegazione dell'avvenuta estinzione degli effetti penali della condanna a pena sospesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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