Cassazione Civile, Ordinanza n. 24524/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per manutenzione nel possesso relativo a una servitù di passaggio su un viale privato. I ricorrenti lamentavano che la realizzazione, da parte della società e dell'impresa esecutrice, di un'autorimessa interrata con 84 box avesse aggravato la servitù e turbato il possesso del fondo servente, anche per effetto di un aumento del traffico veicolare e della manomissione del viale con allacciamenti idrici ed elettrici. In appello, la Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile l'azione ma rigettato le ulteriori censure. In cassazione, i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1066, 1065, 1067 c.c., 115 e 1170 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1170 c.c., sostenendo che l'uso del passaggio per un numero molto maggiore di veicoli e persone integrasse molestia e che il titolo di servitù non consentisse l'aggravamento derivante dall'autorimessa; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116, 244, 696 c.p.c., contestando la valutazione delle prove documentali e fotografiche circa la compromissione del precedente godimento; 3) analoga violazione in relazione alla mancata ammissione di un capitolo di prova sull'innalzamento della quota di campagna; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva considerato nuova, e quindi inammissibile, la doglianza relativa alla lesione dei sottoservizi, mentre già nel ricorso introduttivo erano stati censurati gli allacciamenti idrici ed elettrici e chiesta la loro rimozione; 5) spese di lite, motivo che però restava assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondato il primo perché, nella tutela possessoria della servitù, non conta solo la situazione dell'anno precedente ma l'intera relazione di fatto; inoltre il titolo costitutivo della servitù contemplava un diritto di passaggio funzionale alla costruzione di un fabbricato civile, interpretato anche alla luce della destinazione pertinenziale delle autorimesse. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, riservato al giudice di merito. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la censura sugli allacciamenti idrici ed elettrici era già contenuta nell'atto introduttivo e dunque non era una domanda nuova in appello; il quinto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel possesso della servitù, il riferimento alla pratica dell'anno antecedente serve a stabilire misura e modalità del possesso, ma non esaurisce l'accertamento della relazione di fatto, che va valutata nel suo sviluppo complessivo nel tempo.
È la norma richiamata per la manutenzione nel possesso; la Corte la applica nel contesto della tutela possessoria della servitù e della molestia o turbativa del possesso.
Richiamato insieme all'art. 1067 c.c. e all'interpretazione del titolo di servitù per delimitare contenuto ed esercizio del diritto di passaggio.
Richiamato per valutare se l'opera del vicino abbia aggravato la servitù e alterato il modo di esercizio del passaggio.
Usato per l'interpretazione del titolo costitutivo della servitù secondo la comune intenzione delle parti.
Richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata respinta perché il giudizio di merito aveva correttamente valutato la relazione di fatto e il titolo della servitù.
Richiamato dai ricorrenti in tema di prova; la Corte ribadisce che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
Richiamato per la valutazione delle prove: la Corte ribadisce che la scelta delle fonti probatorie e la loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione alla prova testimoniale.
Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione agli accertamenti tecnici e alla prova del preteso aggravamento.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse domanda nuova in appello, poiché la doglianza sugli allacciamenti idrici ed elettrici era già stata proposta in primo grado.
Richiamato dai ricorrenti per dimostrare che il tema degli allacciamenti era stato già devoluto nel giudizio di primo grado.
Menziomato in relazione al deposito di memorie in prossimità dell'udienza di legittimità.
Massime di principio
- Nella tutela possessoria della servitù, l'accertamento del possesso e delle sue modalità non può essere limitato alla sola situazione dell'anno anteriore allo spoglio o alla molestia, ma deve considerare l'intera relazione di fatto tra le parti e il fondo servente.
- Se il titolo costitutivo di una servitù è generico quanto alle modalità di esercizio, il suo contenuto va determinato con riguardo alle necessità del fondo dominante esistenti al tempo della costituzione, non a esigenze sopravvenute derivanti da innovazioni che aggravino la posizione del fondo servente.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la scelta delle prove ritenute decisive, la valutazione di attendibilità dei testimoni e la selezione degli elementi fattuali appartengono al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 345 c.p.c. per novità della domanda non sussiste quando la censura svolta in appello sia già stata introdotta, anche solo in modo non identico ma sostanzialmente corrispondente, nell'atto introduttivo del primo grado.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia un error in procedendo, l'esame diretto degli atti da parte della Corte è possibile solo se il motivo sia autosufficiente e indichi con precisione gli atti rilevanti e il vizio dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24472/2022 del 09/08/2022
- ordinanza_civile · 9 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24476/2022 del 09/08/2022
- ordinanza_civile · 9 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24483/2022 del 09/08/2022
- ordinanza_civile · 9 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24487/2022 del 09/08/2022
- ordinanza_civile · 9 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24488/2022 del 09/08/2022
- ordinanza_civile · 9 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24489/2022 del 09/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →