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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38597/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di norme processuali con conseguente nullità: il ricorrente ha denunciato che le conclusioni del Procuratore generale, trasmesse via PEC il 19/05/2021 alle ore 13:49 in vista dell'udienza del 25/05/2021, sono pervenute in prossimità dello spirare del termine utile per la difesa (termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza previsto dalla normativa emergenziale), impedendo alla difesa di approntare adeguate controdeduzioni; la difesa eccepì tempestivamente la tardività e chiese differimento, ma la Corte territoriale rigettò l'istanza senza valutare compiutamente il pregiudizio. Sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione del diritto di difesa, nonché la mancata valutazione dell'eccezione difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (violazione delle norme procedurali e nullità consequenziale per pregiudizio al diritto di difesa), ha assorbito il terzo motivo e ha annullato la sentenza impugnata. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli, rilevando che l'invio delle conclusioni del Procuratore generale in limine al termine dei cinque giorni ha costituito un'effettiva lesione del diritto di difesa e che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare e motivare sull'eccezione tempestiva della difesa.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.

    Norme sostanziali che definivano il reato contestato (furto aggravato). La Cassazione non ha deciso nel merito della responsabilità sostanziale, avendo annullato per vizi procedurali che impongono un nuovo giudizio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di ricorso in Cassazione: errore di diritto penale (lett. b), nullità/processuali (lett. c) e vizi di motivazione (lett. e). La Corte ha qualificato le censure come vizio di nullità procedurale (lett. c) e ha esercitato il controllo anche sui presupposti di rito.

  • art. 181, cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dalla difesa; la Corte ha però fondato la decisione principalmente sulla normativa emergenziale e sui principi del diritto di difesa, senza dare rilievo risolutivo specifico a questa disposizione nel motivare l'annullamento.

  • art. 23-bis decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n. 176

    la formulazione delle conclusioni della Parte pubblica "entro il decimo giorno precedente l'udienza" e l'invio di esse "immediatamente, per via telematica", a cura della cancelleria "ai difensori delle altre parti", con la facoltà di questi ultimi "entro il quinto giorno antecedente l'udienza" di presentare le conclude con atto scritto

    La norma, dettata per l'emergenza COVID-19, stabilisce termini e modalità telematiche per la trasmissione delle conclusioni nelle decisioni in camera di consiglio. La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che i termini devono essere rispettati in modo da assicurare un'effettiva possibilità di difesa: un invio 'in limine' alla scadenza del periodo dei cinque giorni può integrare una violazione del diritto di difesa e determinare nullità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi deducibili in cassazione; la Corte ha richiamato questo articolo per delimitare i q'estremi dei motivi esaminati e per qualificare le censure effettivamente rilevanti ai fini del controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Le disposizioni emergenziali che prevedono termini per la trasmissione telematica delle conclusioni (art. 23-bis DL 137/2020) devono essere applicate in modo da garantire alla difesa un tempo effettivo e utile per formulare controdeduzioni; la semplice trasmissione entro il termine formale non è sufficiente se avviene 'in limine' e impedisce la pronta conoscenza sostanziale delle conclusioni.
  • Se la difesa eccepisce tempestivamente la tardività o un pregiudizio derivante da un'incompleta comunicazione delle conclusioni, la Corte territoriale è tenuta a valutare e motivare espressamente sull'eccezione; l'omessa valutazione costituisce vizio rilevante e può portare all'annullamento della sentenza.
  • I vizi di procedimento che si configurano come nullità sono sindacabili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; in presenza di nullità affermata, la Cassazione può disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
  • Quando la contestazione è di natura procedurale (violazione del diritto di difesa), la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza entrare nel merito della colpevolezza, rimandando l'accertamento sostanziale al giudice di rinvio.
  • In casi analoghi è opportuno che le cancellerie e i pubblici ministeri rispettino tempi e modalità telematiche per non esporre il procedimento a censure di nullità; d'altra parte, il difensore deve eccepire tempestivamente e formalmente la violazione per rendere possibile il sindacato del giudice e, eventualmente, della Cassazione.

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