Cassazione Civile, Sentenza n. 32774/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui all'art. 6, sesto comma, legge n. 407/1990 per il periodo compreso tra il raggiungimento della massima anzianità contributiva (40 anni, raggiunta il 31/03/1991) e la cessazione del rapporto di lavoro (31/01/1997). Sosteneva che la sola maturazione della massima anzianità contributiva fosse sufficiente per ottenere la maggiorazione indipendentemente dal conseguimento del diritto a pensione nella gestione previdenziale in cui risultava iscritto (INPDAI). Il punto controverso riguardava inoltre il trasferimento/valutazione delle contribuzioni INPS presso l'INPDAI e la data in cui, ai sensi dell'art.5 legge n.44/1973, il ricorrente aveva acquisito il diritto a pensione nella gestione dirigenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 6 legge n. 407/1990 richiede non solo la massima anzianità contributiva, ma anche il diritto effettivo alla pensione nella gestione previdenziale in cui il lavoratore è iscritto affinché la maggiorazione possa essere riconosciuta e sommata alla pensione. Nel caso di specie, il diritto alla pensione nella gestione INPDAI si è perfezionato solo dopo il quinquennio previsto dall'art. 5 legge n. 44/1973 (la Corte indica che la valutazione/effetto della ricongiunzione/trasferimento è avvenuta solo successivamente, concretamente intorno al 1996/1996-1997), pertanto la maggiorazione è stata liquidata solo per il periodo a decorrere dalla effettiva maturazione del diritto nella gestione INPDAI. La Corte ha inoltre escluso la doppia valorizzazione dei periodi contributivi nei diversi ordinamenti e ha ritenuto irrilevante il riferimento alle norme che impongono che la pensione INPDAI non sia inferiore a quella INPS rispetto alla questione specifica della maggiorazione. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
legge n. 407 del 1990, art. 6 (commi 1 e 6)
Disciplina la facoltà di proseguire l'attività oltre il raggiungimento della massima anzianità contributiva e prevede la maggiorazione del trattamento pensionistico per il periodo di prosecuzione; la Corte interpreta che la maggiorazione si applica solo se, oltre alla massima anzianità contributiva, è maturato il diritto a pensione nella gestione in cui il lavoratore è iscritto
Prevede il trasferimento/valutazione delle contribuzioni presso l'INPDAI a condizione che il dirigente abbia almeno cinque anni di anzianità nella gestione; la Corte ritiene che tale quinquennio sia condizione necessaria per la maturazione del diritto a pensione nella gestione INPDAI e quindi per il computo della maggiorazione
decreto ministeriale 7 luglio 1973, art. 1
Richiamato in relazione alla disciplina tecnica del trasferimento/valutazione delle contribuzioni; usato come riferimento normativo collegato all'art. 5 della legge n.44/1973
legge n. 967 del 1953 (art. 2 e art. 3 richiamati)
Richiamata nella parte relativa ai criteri di calcolo e ai limiti di spettanza dei trattamenti pensionistici tra diversi enti; la Corte ritiene che tali disposizioni non giustifichino una diversa valorizzazione ai fini della maggiorazione contributiva
codice di procedura civile, art. 445
Richiamato fra le norme processuali contestate dal ricorrente; utilizzato per valutare profili istruttori e probatori, senza ravvisare violazioni che possano incidere sull'esito
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater
Norma processuale sul contributo unificato: la Corte rileva l'obbligo processuale del versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente, se dovuto
Massime di principio
- La maturazione della sola massima anzianità contributiva (es. 40 anni) non è in sé sufficiente a ottenere la maggiorazione prevista dall'art. 6 legge n. 407/1990: è necessario che, nella gestione previdenziale in cui il lavoratore è iscritto, sia maturato anche il diritto a pensione.
- Quando il lavoratore trasferisce o fa valutare contributi da un ente all'altro (es. da INPS a INPDAI), eventuali requisiti temporali previsti dalla normativa del nuovo ente (es. il quinquennio previsto dall'art.5 legge n.44/1973) devono essere soddisfatti prima che si possa riconoscere la maggiorazione relativa al periodo di prosecuzione dell'attività.
- Non è ammessa una doppia valorizzazione dei medesimi periodi contributivi in due diversi ordinamenti per ottenere simultaneamente effetti integrativi in entrambi: il riconoscimento e la quantificazione dipendono dalle regole del singolo ordinamento che valuta i periodi.
- Nel valutare domande di maggiorazione o ricalcolo è fondamentale individuare la data in cui il diritto alla pensione si è effettivamente perfezionato nella gestione che liquida il trattamento; la maggiorazione decorre e si computa a partire da quella data.
- Le disposizioni che assicurano che una pensione in un regime non sia inferiore a quella in un altro (salvaguardie) non implicano automaticamente un diritto alla maggiorazione contributiva esterno alle regole specifiche della maggiorazione stessa.
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