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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32774/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui all'art. 6, sesto comma, legge n. 407/1990 per il periodo compreso tra il raggiungimento della massima anzianità contributiva (40 anni, raggiunta il 31/03/1991) e la cessazione del rapporto di lavoro (31/01/1997). Sosteneva che la sola maturazione della massima anzianità contributiva fosse sufficiente per ottenere la maggiorazione indipendentemente dal conseguimento del diritto a pensione nella gestione previdenziale in cui risultava iscritto (INPDAI). Il punto controverso riguardava inoltre il trasferimento/valutazione delle contribuzioni INPS presso l'INPDAI e la data in cui, ai sensi dell'art.5 legge n.44/1973, il ricorrente aveva acquisito il diritto a pensione nella gestione dirigenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 6 legge n. 407/1990 richiede non solo la massima anzianità contributiva, ma anche il diritto effettivo alla pensione nella gestione previdenziale in cui il lavoratore è iscritto affinché la maggiorazione possa essere riconosciuta e sommata alla pensione. Nel caso di specie, il diritto alla pensione nella gestione INPDAI si è perfezionato solo dopo il quinquennio previsto dall'art. 5 legge n. 44/1973 (la Corte indica che la valutazione/effetto della ricongiunzione/trasferimento è avvenuta solo successivamente, concretamente intorno al 1996/1996-1997), pertanto la maggiorazione è stata liquidata solo per il periodo a decorrere dalla effettiva maturazione del diritto nella gestione INPDAI. La Corte ha inoltre escluso la doppia valorizzazione dei periodi contributivi nei diversi ordinamenti e ha ritenuto irrilevante il riferimento alle norme che impongono che la pensione INPDAI non sia inferiore a quella INPS rispetto alla questione specifica della maggiorazione. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • legge n. 407 del 1990, art. 6 (commi 1 e 6)

    Disciplina la facoltà di proseguire l'attività oltre il raggiungimento della massima anzianità contributiva e prevede la maggiorazione del trattamento pensionistico per il periodo di prosecuzione; la Corte interpreta che la maggiorazione si applica solo se, oltre alla massima anzianità contributiva, è maturato il diritto a pensione nella gestione in cui il lavoratore è iscritto

  • legge n. 44 del 1973, art. 5

    Prevede il trasferimento/valutazione delle contribuzioni presso l'INPDAI a condizione che il dirigente abbia almeno cinque anni di anzianità nella gestione; la Corte ritiene che tale quinquennio sia condizione necessaria per la maturazione del diritto a pensione nella gestione INPDAI e quindi per il computo della maggiorazione

  • decreto ministeriale 7 luglio 1973, art. 1

    Richiamato in relazione alla disciplina tecnica del trasferimento/valutazione delle contribuzioni; usato come riferimento normativo collegato all'art. 5 della legge n.44/1973

  • legge n. 967 del 1953 (art. 2 e art. 3 richiamati)

    Richiamata nella parte relativa ai criteri di calcolo e ai limiti di spettanza dei trattamenti pensionistici tra diversi enti; la Corte ritiene che tali disposizioni non giustifichino una diversa valorizzazione ai fini della maggiorazione contributiva

  • codice di procedura civile, art. 445

    Richiamato fra le norme processuali contestate dal ricorrente; utilizzato per valutare profili istruttori e probatori, senza ravvisare violazioni che possano incidere sull'esito

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater

    Norma processuale sul contributo unificato: la Corte rileva l'obbligo processuale del versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • La maturazione della sola massima anzianità contributiva (es. 40 anni) non è in sé sufficiente a ottenere la maggiorazione prevista dall'art. 6 legge n. 407/1990: è necessario che, nella gestione previdenziale in cui il lavoratore è iscritto, sia maturato anche il diritto a pensione.
  • Quando il lavoratore trasferisce o fa valutare contributi da un ente all'altro (es. da INPS a INPDAI), eventuali requisiti temporali previsti dalla normativa del nuovo ente (es. il quinquennio previsto dall'art.5 legge n.44/1973) devono essere soddisfatti prima che si possa riconoscere la maggiorazione relativa al periodo di prosecuzione dell'attività.
  • Non è ammessa una doppia valorizzazione dei medesimi periodi contributivi in due diversi ordinamenti per ottenere simultaneamente effetti integrativi in entrambi: il riconoscimento e la quantificazione dipendono dalle regole del singolo ordinamento che valuta i periodi.
  • Nel valutare domande di maggiorazione o ricalcolo è fondamentale individuare la data in cui il diritto alla pensione si è effettivamente perfezionato nella gestione che liquida il trattamento; la maggiorazione decorre e si computa a partire da quella data.
  • Le disposizioni che assicurano che una pensione in un regime non sia inferiore a quella in un altro (salvaguardie) non implicano automaticamente un diritto alla maggiorazione contributiva esterno alle regole specifiche della maggiorazione stessa.

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