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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02928/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Uno dei ricorsi denunciava la nullità del provvedimento impugnato per inosservanza del termine di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore; in subordine, si contestava la motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Gli altri due ricorsi deducevano la violazione della disciplina sulla trattazione dell'udienza in forma orale anziché scritta, con conseguente necessità di sostituzione dei difensori, e il vizio di motivazione per mancata declaratoria di prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la notifica era avvenuta entro il termine applicabile e la nuova disciplina del termine di 40 giorni non si applicava ancora alle impugnazioni rilevanti; ha ritenuto il secondo motivo non deducibile e comunque non specifico, perché meramente reiterativo delle doglianze già disattese in appello; ha ritenuto infondato anche il motivo sulla trattazione orale, perché dagli atti risultava che gli imputati erano stati citati a comparire personalmente; infine ha escluso la prescrizione, calcolando che il termine massimo, con le sospensioni indicate, non era ancora maturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Sul piano sostanziale, è rimasta ferma la condanna per bancarotta fraudolenta pronunciata nei gradi di merito. La Corte ha escluso sia la nullità dedotta in relazione alla notifica dell'avviso di udienza, sia la violazione della disciplina sulla trattazione dell'udienza, sia la maturazione della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 5, c.p.p.

    Il termine di 40 giorni per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, introdotto dalla riforma, è stato ritenuto non applicabile alle impugnazioni considerate nella decisione, perché operante solo per le impugnazioni presentate a far data dal 10 luglio 2024; perciò si è verificata la regolarità della notifica effettuata entro 20 giorni.

  • art. 23, comma 2, d.l. n. 149 del 2020

    La censura sulla trattazione orale anziché scritta è stata reputata infondata in base agli atti, che mostravano la citazione degli imputati a comparire personalmente.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    La sostituzione dei difensori invocata dai ricorrenti è stata esclusa perché il presupposto dedotto, ossia la trattazione indebita dell'udienza, non risultava dagli atti.

  • art. 159 c.p.

    Richiamato implicitamente nel calcolo della prescrizione, per il computo delle sospensioni del termine prescrizionale.

  • art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    È la base normativa del delitto di bancarotta fraudolenta oggetto della conferma di condanna, desumibile dalla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, le doglianze devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle censure già svolte in appello, senza critica argomentata dei passaggi decisivi, non è ammissibile.
  • Una deduzione di nullità o violazione processuale è infondata quando risulta smentita dagli atti del procedimento; il controllo di legittimità non può fondarsi su una ricostruzione incompatibile con il contenuto documentale del fascicolo.
  • Le modifiche normative sui termini di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza si applicano solo nei limiti temporali espressamente indicati dalla disciplina transitoria o dall'interpretazione consolidata; non possono essere retroattivamente estese a impugnazioni anteriori.
  • La prescrizione va verificata mediante il calcolo del termine base del reato, sommando le eventuali sospensioni processuali: se il termine non è ancora maturato, la relativa censura è infondata.
  • Quando dagli atti risulta che gli imputati erano stati citati a comparire personalmente, non è configurabile la dedotta violazione processuale fondata sulla trattazione dell'udienza in una forma diversa da quella prevista, né il conseguente obbligo di sostituzione del difensore.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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