Cassazione Penale, Ordinanza n. 02924/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il proposto impugnava il decreto della Corte di appello che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di euro 5.000. Con l'unico motivo deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di attuale pericolosità, sostenendo che la decisione si fosse fondata su elementi insufficienti. Contestava inoltre la mancata risposta alla richiesta di ridurre la durata della misura, richiesta che assumeva essere stata trascurata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica la censura sulla pericolosità attuale, perché non individuava puntualmente gli elementi giuridico-fattuali che smentissero la motivazione della Corte di appello, la quale era considerata логicamente corretta e completa, in particolare quanto alla protratta appartenenza del proposto a un sodalizio mafioso. Ha inoltre ritenuto non censurabile la mancata risposta sulla riduzione della durata della misura, poiché la relativa istanza era stata proposta in appello in modo generico e privo di sostanziale motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen.
Richiamato solo indirettamente nella descrizione della misura e del contesto mafioso, senza un vero scrutinio applicativo nella decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una misura di prevenzione, la censura di carenza o illogicità della motivazione è inammissibile se formulata in modo generico e non sorretta dall'indicazione puntuale degli specifici dati fattuali e giuridici idonei a incrinare il percorso argomentativo del giudice di merito.
- Il giudizio di attuale pericolosità può essere fondato non solo su una condotta partecipativa formalmente accertata, ma anche su altri fatti storicamente accertati, purché logicamente valorizzati dal giudice di merito, quali indici di appartenenza a un sodalizio mafioso protratta nel tempo.
- Una doglianza sulla durata della misura di prevenzione non può essere utilmente riproposta in cassazione se la corrispondente istanza in appello era stata formulata in modo generico e senza adeguata motivazione, poiché il giudice di legittimità può considerare giustificata la mancata risposta del giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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