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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02929/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la statuizione di merito, che resta quella di condanna per bancarotta fraudolenta confermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Nel ricorso ha dedotto: 1) inosservanza della legge processuale e violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell'udienza fissata per il 15 aprile 2024, nonostante il suo legittimo impedimento a comparire; 2) erronea applicazione della legge in ordine alla responsabilità penale, censurando la motivazione della sentenza di merito. La Corte ha rilevato che il primo motivo era infondato, perché dal verbale risultava che il giudice aveva già riconosciuto il legittimo impedimento e rinviato l'udienza al 26 aprile 2024. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve contenere i requisiti di specificità necessari a formulare una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione di merito, rende il motivo generico e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a ripetere doglianze già formulate nei gradi precedenti.
  • La deduzione del mancato rinvio per legittimo impedimento è infondata quando dagli atti risulta che il giudice abbia effettivamente riconosciuto l'impedimento e disposto il rinvio dell'udienza.
  • La critica sulla responsabilità penale deve essere strutturata come censura argomentata della decisione di merito; la contestazione meramente assertiva o generica non soddisfa l'onere di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale

Testo integrale

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