Cassazione Penale, Ordinanza n. 02930/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale (quest'ultima già riqualificata rispetto all'originaria contestazione). L'unico motivo dedotto riguardava vizi di motivazione e l'omessa riqualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura consisteva nella riproposizione pedissequa di doglianze già formulate in appello e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta ed esaustiva, anche con specifico riferimento alla consegna della merce oggetto di distrazione e alla confutazione della diversa versione dell'imputato.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproduzione di doglianze già dedotte in appello e già specificamente disattese con motivazione congrua ed esaustiva.
- La deduzione di vizi di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già confutato in modo puntuale la versione alternativa prospettata dall'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02923/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02924/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02927/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02928/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02929/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02931/2025 del 24/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →