Cassazione Penale, Ordinanza n. 02931/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno già applicata e confermata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva confermato il provvedimento del Tribunale applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Con l'unico motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, contestando in particolare la valutazione di attualità della pericolosità sociale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la pregressa commissione del delitto di associazione mafiosa come indice della pericolosità sociale, soprattutto per il ruolo rivestito nel sodalizio, e aveva motivato l'attualità della pericolosità sulla base della presenza di un vincolo tendenzialmente stabile.
Norme richiamate
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
Misura di prevenzione ritenuta legittimamente applicata e mantenuta in ragione della pericolosità sociale e della sua attualità.
associazione mafiosa
La pregressa commissione di questo delitto è stata considerata sintomatica della pericolosità sociale, specie in ragione del ruolo del soggetto nel sodalizio.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di misure di prevenzione personali, la pregressa commissione di un delitto associativo di tipo mafioso può fondare un giudizio di pericolosità sociale quando sia emerso un ruolo significativo del soggetto all'interno del sodalizio.
- L'attualità della pericolosità sociale può essere desunta dalla persistenza di un vincolo associativo tendenzialmente stabile, senza che sia necessario un diverso e autonomo indice di pericolo immediato.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare genericamente la motivazione sulla pericolosità sociale, senza confrontarsi con la specifica valorizzazione degli elementi fattuali compiuta dal giudice di merito, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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