Cassazione Penale, Ordinanza n. 02927/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva applicato, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per estorsione aggravata. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. La censura era diretta, in sostanza, contro la determinazione della pena concordata e ritenuta corretta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'impugnazione non può investire la determinazione della pena concordata dalle parti, salvo che essa sia contra legem. Nel caso concreto tale ipotesi non ricorreva, poiché la pena era prossima al minimo edittale e l'applicazione delle circostanze attenuanti risultava corretta. La doglianza è stata inoltre ritenuta generica perché non spiegava per quali ragioni, a fronte della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli attinenti alla pena, avrebbe dovuto essere esclusa la colpevolezza già affermata in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa su concorde richiesta delle parti limita le impugnazioni ai soli motivi consentiti; non è deducibile in cassazione la censura sulla pena concordata, salvo che la determinazione sia contra legem.
L'aggravante richiamata dal ricorrente è menzionata come parametro del giudizio sulle circostanze, ma la Corte non ne ravvisa incidenza invalidante sulla pena applicata.
Le circostanze attenuanti generiche sono considerate correttamente applicate dal giudice di merito, senza profili di illegittimità deducibili in cassazione nel caso concreto.
Non richiamato espressamente nel testo, ma la decisione è adottata con declaratoria di inammissibilità e condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso una sentenza emessa su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p. non è ammessa in cassazione una doglianza che investa la sola quantificazione della pena concordata e condivisa dal giudice di merito, salvo il caso in cui la pena sia stata determinata in violazione di legge.
- La censura sulla dosimetria della pena deve indicare un concreto profilo di illegittimità; in mancanza, e in particolare quando la pena sia prossima al minimo edittale e coerente con le circostanze ritenute, il ricorso è inammissibile.
- Il ricorrente non può limitarsi a contestare la pena senza confrontarsi con la statuizione di responsabilità già formata in primo grado, soprattutto se in appello sono stati rinunciati motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio.
- La doglianza è inammissibile quando è formulata in modo generico e assertivo, senza spiegare perché la decisione impugnata sarebbe affetta da violazione di legge o vizio di motivazione effettivamente scrutinabili in sede di legittimità.
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