Cassazione Penale, Ordinanza n. 02923/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività dell'impugnazione, senza entrare nel merito delle censure. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo dall'addebito di sostituzione di persona e rideterminando il trattamento sanzionatorio, mentre aveva confermato la responsabilità per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato la tardività dell'impugnazione: la motivazione della sentenza di appello, depositata oltre il termine originariamente previsto, era stata comunicata al difensore il 26 marzo 2024; da tale data decorreva il termine per ricorrere, che, applicando anche l'aumento per l'assenza, scadeva il 25 maggio 2024. Poiché il ricorso era stato depositato il 29 maggio 2024, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità quando il difetto emerge ictu oculi, come nel caso di tardività dell'impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
individua il termine per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla comunicazione del deposito della motivazione tardivamente depositata.
richiamato in relazione al termine assegnato per il deposito della motivazione della sentenza.
prevede l'aumento del termine per impugnare in ragione dell'assenza, applicato nel calcolo della scadenza del ricorso.
Massime di principio
- Quando la motivazione della sentenza è depositata tardivamente, il termine per proporre ricorso decorre dalla comunicazione del deposito alle parti e ai difensori.
- Il termine per impugnare va calcolato tenendo conto anche dell'eventuale aumento previsto per l'assenza, se applicabile.
- Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine legale è inammissibile e non consente la verifica nel merito dei motivi dedotti.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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