Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20471/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio sul pagamento di differenze retributive: la Corte d'appello aveva respinto l'appello della lavoratrice, confermando la condanna di primo grado al pagamento di somme in favore della controparte. La soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione depositava, tramite i difensori, il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti il 18 aprile 2025, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. La controparte resisteva con controricorso, ma il sopravvenuto accordo transattivo rendeva venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando che l'accordo transattivo escludeva la persistenza dell'interesse a coltivare il ricorso. Ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, perché collegato solo ai casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ipotesi non ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è la norma che disciplina il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini indicati; la Corte richiama il deposito della nota e del verbale di conciliazione in tale sede.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione tra le parti, se documentata da verbale idoneo, determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione, facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione del processo.
  • Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo transattivo, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca definizione della controversia.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 si applica soltanto in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.