Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29346/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del G.I.P. che aveva applicato loro la pena concordata per il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., sostenendo un'erronea qualificazione giuridica: avrebbero dovuto essere riqualificati per frode informatica (art. 640-ter c.p.). La loro difesa sostiene che la condotta contestata consisteva nel mettere a disposizione il conto corrente per far confluire denaro proveniente dalle truffe con tecniche 'man in the middle', e che tale messa a disposizione integra un elemento costitutivo della frode informatica perché agevola il conseguimento dell'ingiusto profitto.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che gli autori della frode avevano già percepito il profitto prima del trasferimento sui conti dei ricorrenti, per cui il momento perfezionativo del reato presupposto era già intervenuto. La successiva immissione del denaro nei conti dei ricorrenti costituisce una condotta successiva e autonoma, idonea a integrare il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis c.p., non il concorso nella frode informatica. Perciò il motivo di requalificazione in 640-ter è stato rigettato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare, per responsabilità colposa nella presentazione del ricorso, la somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la norma come applicabile alla condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, mette a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di denaro già ottenuto da altri; la messa a disposizione e il trasferimento sono quindi qualificati come riciclaggio.

  • art. 640-ter cod. pen.

    La norma sulla frode informatica non è stata ritenuta applicabile ai ricorrenti perché il profitto del reato informatico era già stato conseguito dagli autori della frode prima del trasferimento sui conti dei ricorrenti; manca dunque il concorso nel reato presupposto.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma procedurale relativa all'applicazione della pena concordata (patteggiamento) che aveva originariamente riguardato gli imputati, assunta nel quadro del provvedimento impugnato.

  • art. 448, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione e qualificazione giuridica impugnati; la Corte valuta la qualificazione alla luce della ricostruzione fattuale cristallizzata nel giudizio e la ritiene corretta.

  • art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata quale criterio di censura in sede di impugnazione; la Corte ritiene le censure manifestamente infondate e quindi il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Per distinguere frode informatica (640-ter) e riciclaggio (648-bis) è determinante il momento in cui il profitto illecito è stato conseguito: se gli autori della frode hanno già percepito le somme, il successivo trasferimento su conti di terzi configura in genere riciclaggio e non concorso nella frode.
  • La mera messa a disposizione di un conto corrente per ricevere fondi illeciti può integrare il reato di riciclaggio anche se chi mette a disposizione non ha partecipato alla fase materiale della frode, quando la condotta sia idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza criminale.
  • Per ottenere una riqualificazione in frode informatica è necessario provare il concorso nell'attività fraudolenta e che la messa a disposizione abbia concorso al conseguimento dell'ingiusto profitto nel momento perfezionativo del reato.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i ricorsi evidentemente contrari alla ricostruzione fattuale consolidata e privi di elementi nuovi possono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e comportare condanne alle spese e ammende quando sussistano profili di colpa nella presentazione del ricorso.
  • Nelle fattispecie con trasferimento di denaro proveniente da frodi telematiche, l'analisi della tempistica e del ruolo di ciascun interveniente è cruciale: gli elementi oggettivi e temporali determinano la corretta qualificazione giuridica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.