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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47884/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela accettata. Ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e ha revocato le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di truffa; ha dedotto che il reato era estinto per remissione della querela, accettata dall'imputato con atto sottoscritto dalle parti e da un ufficiale di polizia giudiziaria in data 12/06/2023. Il Procuratore generale e il difensore hanno concluso per l'annullamento della sentenza in quanto la remissione estingue il reato ex art. 152 cod. pen. e poteva essere introdotta nel processo anche con ricorso per cassazione quando intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione della querela estingue il reato nei delitti perseguibili a querela; la remissione accettata dall'imputato determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.

  • art. 340, comma 4, codice di procedura penale

    In assenza di diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato.

  • art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.

    Norma che prevede una specifica circostanza aggravante; la Corte di appello l'aveva esclusa nella sentenza impugnata (rilievo non decisivo dopo l'estinzione del reato per remissione).

Massime di principio

  • La remissione della querela, se accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela (art. 152 c.p.) e può comportare l'annullamento della sentenza anche in Cassazione.
  • È ammissibile proporre ricorso per cassazione al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata purché ciò sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
  • La remissione della querela prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità quando il presupposto temporale e formale è rispettato.
  • In mancanza di diverso accordo tra le parti, le spese processuali vengono poste a carico del querelato anche quando la sentenza è annullata per estinzione del reato.
  • La forma e la prova dell'accettazione della remissione (atto sottoscritto dalle parti e da un ufficiale di polizia giudiziaria o altra forma idonea) sono rilevanti per la valutazione di efficacia estintiva.
  • L'esclusione o l'inclusione di aggravanti nella sentenza impugnata diventa irrilevante quando il reato è estinto per remissione, salvo profili civilistici eventualmente pendenti.

Testo integrale

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