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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06349/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria emessa a seguito di diverse cartelle di pagamento. Il ricorso era stato respinto in primo grado e poi in appello dalla commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto regolarmente notificate le cartelle, tempestiva la comunicazione di iscrizione e corretto l’importo dell’ipoteca. In cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione degli effetti, nel presente giudizio, dell’annullamento da parte di altra commissione tributaria della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; (2) violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare anche il valore degli immobili ipotecati nella verifica di proporzionalità tra credito e beni vincolati; (3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo all’annullamento della comunicazione preventiva da parte di altro giudice tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo perché il giudice di appello non si era pronunciato sulla specifica questione della rilevanza dell’annullamento dell’atto prodromico all’iscrizione ipotecaria, incorrendo in violazione dell’art. 112 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, oltre che infondato nel merito, perché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico che il valore dei beni ipotecati superasse il limite di legge e perché il richiamo all’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 era stato correttamente applicato dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una questione specifica devoluta al giudice di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni/misure devolute; la sua violazione si verifica quando manca la decisione sulla specifica questione prospettata.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    legittima l’iscrizione ipotecaria sui beni del debitore per un importo pari al doppio del credito complessivo; nel caso concreto il motivo fondato su tale norma è stato ritenuto non specificamente dedotto e quindi inammissibile.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione all’art. 77 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47 e 48

    richiamata per sottolineare che il preavviso di iscrizione ipotecaria assicura il contraddittorio endoprocedimentale e la partecipazione del debitore al procedimento.

  • Cass., Sez. Un., n. 1667/2014

    richiamata come precedente sul ruolo e sulla funzione del preavviso di iscrizione ipotecaria e sulle conseguenze della sua omissione.

  • Cass. civ., 16 settembre 2021, n. 25161

    richiamata come precedente conforme sulla funzione partecipativa del preavviso di iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, se parte attrice deduce l’annullamento dell’atto prodromico o la contraddittorietà tra tale annullamento e la legittimità dell’atto finale, il giudice deve pronunciarsi espressamente sulla specifica questione; la mancata decisione integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria ha funzione partecipativa e compulsoria: consente al debitore di formulare osservazioni prima dell’adozione dell’atto finale e la sua omissione comporta nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
  • La censura relativa alla sproporzione dell’iscrizione ipotecaria deve essere specifica e deve indicare in modo puntuale gli elementi di fatto su cui si fonda; in mancanza di tale allegazione, il motivo è inammissibile.
  • Ai fini dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, la verifica dell’importo iscrivibile ipotecariamente si collega al credito per cui si procede secondo il parametro normativo del doppio dell’importo complessivo del credito, non a una valutazione generica del valore dei beni se tale tema non è stato specificamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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