Cassazione Civile, Ordinanza n. 29437/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di addebito emesso per il recupero della contribuzione dovuta alla Gestione Separata - Liberi Professionisti per l'anno 2011. In primo grado l'opposizione della professionista era stata accolta, ma in appello la decisione è stata riformata e l'opposizione è stata rigettata. La Corte d'Appello ha escluso la prescrizione ritenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del credito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c., sostenendo che la mera omissione del quadro RR non bastasse a configurare dolo occultante e che, in ogni caso, la Corte territoriale non aveva verificato compiutamente i presupposti della causa sospensiva, in particolare la necessità di un'effettiva impossibilità per il creditore di agire e non una semplice difficoltà di accertamento del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice di merito non aveva svolto un accertamento completo sulla sussistenza della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. La Corte ha ribadito che tale sospensione opera solo quando il comportamento del debitore determini per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, o un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli, e non una mera difficoltà di accertamento del credito. Ha inoltre escluso che vi sia automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e sussistenza del dolo occultante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo e integrale accertamento sulla ricorrenza o meno della fattispecie sospensiva della prescrizione e ad ogni conseguente decisione.
Norme richiamate
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
la sospensione della prescrizione richiede un occultamento doloso tale da determinare una vera impossibilità di agire del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento del credito
richiamato solo per la definizione camerale del ricorso secondo il procedimento accelerato
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un comportamento del debitore idoneo a impedire concretamente l'esercizio del diritto da parte del creditore, non essendo sufficiente una mera difficoltà di accertamento del credito.
- Non esiste automatismo tra omessa indicazione di dati reddituali o contributivi e integrazione della causa sospensiva della prescrizione: occorre un accertamento in fatto completo e specifico sulla concreta idoneità occultante della condotta.
- Nel contenzioso contributivo, la circostanza che il creditore pubblico possa svolgere controlli o accertamenti autonomi esclude, di regola, che la mancata dichiarazione del debitore integri di per sé un impedimento assoluto o non superabile all'azione.
- Il giudice di merito deve verificare in modo integrale tutti gli elementi rilevanti per stabilire se la condotta del debitore abbia prodotto un impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli, non potendo limitarsi a richiamare astrattamente la categoria dell'occultamento doloso.
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