Cassazione Penale, Sentenza n. 42521/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio della motivazione: 1) contestazione della sussistenza del concorso morale, sostenendo che la richiesta di essere accompagnato proveniva da Carbonara e che i testi indicati dalla difesa avrebbero escluso qualunque partecipazione attiva di DAMIANI; critiche alla attendibilità del testimone appartenente alla Guardia di Finanza; 2) richiesta di ritenere la fattispecie come concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p., ossia che DAMIANI si sarebbe recato in piazza armato solo per difendersi e per individuare chi aveva danneggiato la sua auto, non per partecipare a una spedizione punitiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ritenuto il ricorso generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate in merito senza criticare specificamente la motivazione dei giudici di merito. I giudici di legittimità hanno confermato la valutazione di merito secondo cui vi era una spedizione punitiva programmata, entrambi gli imputati erano armati, la presenza di testimonianze (tra cui un appartenente alla Guardia di Finanza) ha attestato l'uso di una mazza da baseball e di un'asta di ferro, e vi sono elementi che indicano la partecipazione materiale e morale di DAMIANI (anche colpi inferti quando la vittima era già a terra e partecipazione ad ulteriori aggressioni). È stata respinta anche la qualificazione come concorso anomalo. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e DAMIANI è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; resta confermata la pena di primo grado (tre anni e sei mesi di reclusione con circostanze attenuanti e l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., così come confermata in appello).
Norme richiamate
menzionato nella motivazione come attenuante concessa in sede di merito
la norma è stata applicata come circostanza attenuante nei confronti dell'imputato nella determinazione della pena
invocato dal ricorrente come possibile riconducibilità della condotta al concorso anomalo
i giudici hanno ritenuto che non sussistessero i presupposti del concorso anomalo, poiché vi era una comune intenzione punitiva e l'uso concordato delle armi, con piena partecipazione all'azione violenta
richiamato ai fini della condanna alle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi devono criticare specificamente la motivazione dei giudici di merito: ricostruzioni alternative dei fatti, generiche o meramente assertive, sono inammissibili.
- Per escludere la partecipazione morale o materiale a un'aggressione è necessario confrontarsi punto per punto con le risultanze probatorie (dichiarazioni oculari, riscontri oggettivi come armi rinvenute o descritte da testimoni) e non proporre solo una versione alternativa dei fatti.
- La qualificazione come concorso anomalo (art. 116 c.p.) richiede prove che il comportamento del soggetto sia sostanzialmente scollegato dalla volontà comune del gruppo; la semplice affermazione di un intento difensivo non è sufficiente se emergono elementi di programmazione, armi portate e partecipazione attiva.
- La presenza di elementi quali la programmazione della spedizione punitiva, il porto e l'uso di armi e la fattiva collaborazione con il correo sono valutati come indici forti di concorso morale e materiale in reati violenti.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; quindi occorre ponderare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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